Particolare attenzione è riservata dalla legge n. 91/92 all’acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:
a) riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione;
b) adozione;
c) naturalizzazione del genitore.
a) Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione
È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2, comma 1 legge n. 91/92).
b) Attribuzione della cittadinanza a seguito di adozione nella minore età
Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.
c) Attribuzione della cittadinanza nella minore età a seguito della naturalizzazione dei genitori
Secondo l’art. 14 della legge n. 91/92 “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita”.L’acquisto interviene, quindi, alla condizione della convivenza del soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano, purché quest’ultimo risieda, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, da due anni continuativi in Italia (o dalla nascita, se di età inferiore a due anni), requisito introdotto dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 36, così come convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.L’art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.