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Cittadinanza per beneficio di legge (art.4)

La fattispecie, regolata dall’art. 4 della legge n. 91/92, si riferisce generalmente ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano. Per la relativa disciplina si rinvia, pertanto, al Ministero dell’Interno.

In questa sede si segnala la sola previsione che consente, ai figli di un genitore italiano per nascita, di acquistare la cittadinanza italiana se i genitori (o il tutore) dichiarano tale volontà. Se la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione – anche adottiva), il minore può acquisire la cittadinanza italiana anche continuando a risiedere all’estero; qualora invece sia trascorso più di un anno dalla nascita, affinché la dichiarazione produca i suoi effetti il minore dovrà risiedere legalmente per almeno due anni continuativi in Italia.

Se, divenuto maggiorenne, dovesse voler rinunciare alla cittadinanza, lo può fare qualora in possesso di altra cittadinanza.

Possono essere altresì presentate, entro le 23:59 (ora di Roma) del 31 maggio 2026, dichiarazioni a favore di soggetti minorenni alla data del 24 maggio 2025, figli di cittadini iure sanguinis di cui alle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Per acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, viene richiesto un contributo di € 250 a favore del Ministero dell’Interno.