L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92 e successive modifiche.
Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:
- in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge; all’estero: tre anni dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
- validità del matrimonio/unione civile per l’ordinamento italiano e trascrizione dell’atto di matrimonio/unione civile presso il competente Comune italiano, nonché permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto;
- assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia;
- assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato);
- assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
- conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del “Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue” (norma in vigore per le istanze presentate a decorrere dal 4.12.2018).
I soggetti residenti all’estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la procedura stabilita dal competente Ministero dell’Interno.
Il richiedente deve registrarsi sul portale dedicato al seguente url: https://www.interno.gov.it/servizi/servizi-line e, effettuato il login, avrà accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.
Al fine di facilitare l’individuazione della Rappresentanza diplomatico-consolare competente territorialmente a ricevere l’istanza, all’indirizzo internet sopra indicato è presente un link di collegamento che consente all’utente – dopo aver selezionato lo Stato di residenza – di scegliere, tramite un menu a tendina, la Rappresentanza competente accedendo ad un elenco che comprende l’intera Rete diplomatico-consolare del Paese selezionato.
L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (si ricorda che il regolamento U.E n. 2016/1191, entrato in vigore il 16 febbraio 2019, prevede l’esenzione della legalizzazione a condizione che i documenti pubblici siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle Autorità del suo Stato membro di cittadinanza):
- estratto di nascita del paese di origine (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione) completo di tutte le generalità, ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall’Autorità diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell’istante.
- certificato penale del paese di origine, e di eventuali Paesi terzi di residenza e dei Paesi di cui detiene la cittadinanza (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione).
- ricevuta del versamento di 250 euro.
- documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identità.
- certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
Gli enti le cui certificazioni sono ammesse sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena (CILS), l’Università per stranieri di Perugia (CELI), l’Università Roma Tre (Cert.It), l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (Ce.Co.L.) e la Società Dante Alighieri (PLIDA).
Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
- Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione;
- I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico.
- Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
- Non sono, altresì, tenuti alla presentazione del predetto certificato di conoscenza della lingua italiana i soggetti affetti da «gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica», per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 25/2025.
Dopo la presentazione della domanda per via telematica l’utente verrà convocato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare che ha ricevuto l’istanza per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda, compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa. A tal proposito si precisa che l’estratto dell’atto di matrimonio, il certificato di stato di famiglia, e il certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ultimo dalla legge 183/2011.
Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea può essere esonerato dalla presentazione dell’estratto dell’atto di matrimonio/unione civile, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo qualora tali atti siano già in possesso della Rappresentanza diplomatico-consolare.
In base all’art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 è facoltà del Ministero dell’Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell’Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1° giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:
- al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;
- al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero;
- al Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Si suggerisce, ad ogni buon fine, di consultare il sito web della Rappresentanza competente per residenza.