Matrimonio consolare
Quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l’altro è cittadino straniero, il matrimonio all’estero può essere celebrato davanti all’Autorità consolare competente.
Entrambi i nubendi dovranno presentare un’apposita istanza di celebrazione del matrimonio consolare all’Ufficio consolare interessato. Per ulteriori informazioni contattate la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana di interesse.
La celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando i nubendi non risiedono nella circoscrizione consolare di competenza.
Successivamente all’accoglimento dell’istanza, si dovrà procedere con la richiesta di pubblicazioni, obbligatorie per il cittadino italiano che intende sposarsi di fronte alle Autorità italiane.
Le pubblicazioni di matrimonio sono richieste all’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza di uno dei nubendi, il Comune in Italia o il Consolato italiano all’estero, e sono fatte nei luoghi di residenza di entrambi, se diversi.
La richiesta delle pubblicazioni può essere presentata di persona o tramite procura speciale redatta su carta semplice, munita dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i nubendi. I cittadini non appartenenti all’Unione Europea e non residenti in Italia dovranno procedere all’autenticazione della propria firma.
Le pubblicazioni resteranno affisse all’Albo consolare per otto giorni interi. La celebrazione del matrimonio potrà avvenire entro 180 giorni a partire dal quarto giorno successivo all’affissione.
Dove chiedere le pubblicazioni
In caso di matrimonio consolare:
- Se i nubendi (italiani o stranieri) sono entrambi residenti in Italia, le pubblicazioni di matrimonio sono richieste all’ufficiale dello stato civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza. Se residenti in Comuni diversi, il Comune che riceve la richiesta provvederà a chiederne l’esecuzione anche all’altro. (Si ricorda che in caso di non residenza nella circoscrizione consolare la celebrazione del matrimonio può essere rifiutata).
- Se uno dei nubendi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste al Comune di residenza in Italia oppure al Consolato italiano competente all’estero. L’Ufficio che riceve la richiesta provvederà a chiederne l’esecuzione anche all’altro Ufficio e le pubblicazioni saranno effettuate in entrambi i luoghi di residenza.
- Se il nubendo italiano ha la residenza in Italia, mentre l’altro (cittadino straniero) ha la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio devono essere richieste al Comune italiano di residenza del nubendo ed ivi effettuate.
- Se entrambi i nubendi (italiani) hanno la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio devono essere richieste ed effettuate presso le Autorità consolari italiane competenti per residenza.
In caso di matrimonio in Italia:
- I nubendi italiani residenti all’estero devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio alle Autorità consolari italiane competenti per residenza. Se residenti in Circoscrizioni Consolari diverse, il Consolato che riceve la richiesta provvederà a chiederne l’esecuzione anche all’altro.
In caso di matrimonio davanti all’Autorità locale straniera:
- Il cittadino italiano che contrae matrimonio presso uno Stato estero non è soggetto alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che non siano espressamente richieste dall’Autorità locale dello Stato di celebrazione
Matrimonio dello straniero
L’art. 116 del Codice civile prevede che il cittadino straniero, per essere ammesso al matrimonio, presenti un “nulla osta”, con il quale le competenti Autorità del Paese di appartenenza attestino l’assenza di impedimenti al matrimonio.
In alternativa, i cittadini dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, potranno presentare un “certificato di capacità matrimoniale”. I certificati rilasciati in base a tale Convenzione sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte.
Gli Stati che hanno firmato e ratificato tale Convenzione e che rilasciano il “certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla ratifica.
Matrimonio di fronte alle Autorità straniere
I cittadini italiani che si sposano all’estero, di fronte alle Autorità locali, non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che non siano richieste dalla normativa straniera.
Per il matrimonio in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980, sarà richiesto il “certificato di capacità matrimoniale”. Tale certificato è esente da legalizzazione e traduzione e sarà rilasciato dal Comune di residenza in Italia o, se residenti all’estero, dalla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza.
Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Monaco sono i seguenti: Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.
In alcuni Paesi, non aderenti alla Convenzione di Monaco, le Autorità locali presso cui si celebra il matrimonio potrebbero richiedere un’attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio. Tale attestazione verrà rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nella cui circoscrizione territoriale si celebra il matrimonio, anche se si è residenti in Italia o in altra circoscrizione estera.
La Rappresentanza diplomatico-consolare potrà rilasciare il documento richiesto solo sulla base del positivo esito degli accertamenti, acquisiti d’ufficio i documenti previsti dalla legge e quelli ritenuti necessari per provare l’inesistenza di impedimenti.
Trascrizione dell’atto di matrimonio
Il matrimonio celebrato all’estero, per avere valore in Italia, deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.
L’atto di matrimonio in originale emesso dall’Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto (sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti), dovrà essere rimesso, a cura degli interessati, alla Rappresentanza diplomatico-consolare che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.
In alternativa si potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza.
Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1976 sul rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile sono esenti da legalizzazione e da traduzione. I Paesi che hanno ratificato la Convenzione sono Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. Si segnala che la Convenzione non può essere attualmente applicata per la Grecia che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla ratifica.