La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.
I documenti necessari per trascrivere il decesso sono:
- atto di morte (in originale) emesso dall’Ufficio di Stato Civile competente, debitamente legalizzato e tradotto (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti);
- documentazione comprovante la cittadinanza del defunto (se non iscritto nello schedario consolare).
In alternativa si potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).
Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione di Vienna non può essere attualmente applicata per la Grecia che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.