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Matrimonio

Ecco alcune informazioni importanti che vi suggeriamo di leggere attentamente.

A) Se desiderate sposarvi presso una Rappresentanza diplomatica o consolare italiana (casi previsti dall’art. 12 del D. Lgs. 71/2011)

L’istanza di celebrazione di matrimonio consolare

Se desiderate sposarvi presso una Rappresentanza diplomatica o consolare italiana dovete presentare una istanza di celebrazione di matrimonio consolare. E’ un documento che dovete sottoscrivere entrambi e presentare di persona all’Ufficio consolare oppure inviare per posta, fax o e-mail con allegata la fotocopia dei vostri documenti di identità. Per ulteriori informazioni contattate la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana di interesse.

Ci sono alcuni casi in cui la vostra istanza potrebbe essere rifiutata (art. 12 D. Lgs. 71/2011 – “Il capo dell’ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino. La celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione“). Se, al contrario, l’Ufficio consolare accoglie la vostra istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) potete procedere alla richiesta delle pubblicazioni.

Le pubblicazioni

In Italia la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura di un ufficiale dello stato civile. Le pubblicazioni restano affisse all’albo consolare per almeno 8 giorni. Potete sposarvi trascorsi i 3 giorni successivi alla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.

Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identità in corso di validità. Se non siete cittadini dell’Unione Europea e non siete residenti in Italia, la vostra firma dovrà essere autenticata.

  • Se siete entrambi cittadini italiani residenti all’estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio consolare. Se risiedete in due circoscrizioni consolari diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le Rappresentanze diplomatiche o consolari.

  • Se uno di voi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio consolare, che a sua volta ne chiederà l’esecuzione al Comune di residenza in Italia. Le pubblicazioni verranno pertanto effettuate in entrambi i luoghi di residenza dei futuri sposi.

  • Se il nubendo italiano ha la residenza in Italia mentre l’altro cittadino straniero ha la residenza all’estero, avete due possibilità: richiedere le pubblicazioni alla Rappresentanza diplomatica o consolare oppure al Comune italiano di residenza, che provvederà al rilascio di delega alla Rappresentanza diplomatica o consolare per la celebrazione del matrimonio ai sensi dell’art. 109 del c.c.

  • Se siete entrambi residenti in Italia, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio al nel vostro Comune di residenza. Se risiedete in due Comuni diversi le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i Comuni. Il Comune rilascerà alla Rappresentanza diplomatica o consolare la delega per la celebrazione del matrimonio ai sensi dell’art. 109 del c.c.

B) Se desiderate sposarvi in Italia

Se siete italiani residenti all’estero e desiderate sposarvi in Italia dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana dove risultate iscritti. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano che avrete indicato (ai sensi dell’art. 109 del c.c.).

La documentazione da presentare per richiedere le pubblicazioni

Per richiedere le pubblicazioni di matrimonio dovete presentarvi di persona presso l’Ufficio consolare muniti di un documento di identità valido (art. 51, comma 1, del DPR 396/2000 – richiesta di pubblicazione).

Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identità in corso di validità.

Se non siete cittadini italiani

Se non siete cittadini italiani e desiderate sposarvi in Italia dovete presentare obbligatoriamente anche il “nulla osta al matrimonio” (ai sensi dell’art. 116 del c.c.) rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui siete cittadini, debitamente legalizzato e tradotto in italiano oppure il “certificato di capacità matrimoniale” se siete cittadini di uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980.

Gli Stati che hanno firmato e ratificato tale Convenzione e che rilasciano il “certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla ratifica. I certificati rilasciati in base a tale Convenzione sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte.

Per gli altri Stati non aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980 non si parla di “certificato di capacità matrimoniale” ma di “nulla-osta al matrimonio”.

Se siete cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e non siete residenti in Italia, oltre al nulla osta, dovete presentare anche la restante documentazione comprovante i requisiti richiesti dall’art. 51 del DPR 396/2000, trattandosi di atti formati all’estero non registrati in Italia o presso un’autorità consolare italiana.

Parimenti i nubendi, nelle ipotesi previste dall’art. 52 del DPR 396/2000, possono presentare copia del provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal tribunale in presenza di un impedimento al momento della richiesta delle pubblicazioni oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.

C) Se siete italiani e desiderate sposarvi all’estero

I cittadini italiani che si sposano all’estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla normativa straniera. Per sposarvi in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980, vi sarà richiesto di produrre un “certificato di capacità matrimoniale”. Tale certificato è esente da legalizzazione e traduzione.

Gli Stati che hanno ratificato predetta Convenzione sono i seguenti: Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.

Il “certificato di capacità matrimoniale” vi sarà rilasciato dal vostro Comune di residenza in Italia o, se residenti all’estero, dalla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza.

In alcuni Paesi, non aderenti alla Convenzione di Monaco, le Autorità locali presso cui si celebra il matrimonio possono richiedere un’attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio. Tale  attestazione deve essere richiesta alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nella cui circoscrizione territoriale si celebra il matrimonio, anche se siete residenti in Italia o in altra circoscrizione estera.

La Rappresentanza diplomatico-consolare potrà rilasciare il documento richiesto solo sulla base del positivo esito degli accertamenti, acquisiti d’ufficio i documenti previsti dalla legge e quelli ritenuti necessari per provare l’inesistenza di impedimenti.

La trascrizione dell’atto di matrimonio

Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.

L’atto di matrimonio in originale emesso dall’Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti), dovrà essere rimesso, a cura degli interessati, alla Rappresentanza diplomatico-consolare che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.

In alternativa potrete presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (ai sensi dell’art. 12, comma 11, del DPR 396/2000).

Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1976 sul rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile sono esenti da legalizzazione e da traduzione. I Paesi che hanno ratificato la Convenzione sono Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. Si segnala che la Convenzione non può essere attualmente applicata per la Grecia che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla ratifica.