L’accesso civico generalizzato è disciplinato dall’art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013, secondo cui chiunque ha il diritto di chiedere dati e documenti detenuti dal Ministero e ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata utilizzando il modello di richiesta di accesso civico generalizzato, alternativamente:
- all’ufficio che detiene i dati e/o i documenti, i cui indirizzi sono consultabili nelle sottosezioni Articolazione degli uffici e Telefono e posta elettronica
- all’Ufficio Relazioni con il Pubblico tramite gli indirizzi di posta elettronica FOIA@esteri.it e urp.foia@cert.esteri.it
In presenza di soggetti controinteressati, l’Amministrazione deve dare comunicazione agli stessi della richiesta. Il controinteressato può opporsi all’ostensione dei dati o documenti presentando istanza di opposizione e, nel caso in cui il Ministero decida comunque di accogliere la richiesta, può presentare istanza di riesame.
Nei casi di diniego – totale o parziale – o di mancata risposta, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tramite l’Ufficio Relazioni con il pubblico ed anche per via telematica agli indirizzi di posta elettronica FOIA@esteri.it e urp.foia@cert.esteri.it. Il termine per decidere sulla richiesta di riesame è fissato dalla norma in 20 giorni, salvo che il diniego o differimento sia connesso alla protezione dei dati personali, nel qual caso il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per cui il termine è innalzato di ulteriori 10 giorni.
Avverso la decisione dell’amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre il ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.