Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Morte

La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.
I documenti necessari per trascrivere il decesso sono:

  • atto di morte (in originale) emesso dall’Ufficio di Stato Civile competente, debitamente   legalizzato e tradotto  (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti);
  • documentazione comprovante la cittadinanza del defunto (se non iscritto nello schedario consolare).

In alternativa si potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).

Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione di Vienna  non può essere attualmente applicata  per la Grecia che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.