Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Passaporto

Modulo di richiesta informazioni

(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – UFFICIO II)

Il passaporto è un documento sia di viaggio che di riconoscimento rilasciato:

  • in Italia dalle Questure;
  • all’estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari.

È valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano e, a domanda dell’interessato, può essere reso valido per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti mediante l’indicazione delle località di destinazione (art. 2 della legge1185/67).

Nel ricordare che il possesso del passaporto è quindi requisito essenziale per l’ingresso nella maggior parte dei Paesi extraeuropei, prima di intraprendere un viaggio si raccomanda una attenta consultazione del sito web www.viaggiaresicuri.it dove sarà possibile consultare, per ogni singolo Stato di destinazione, le informazioni aggiornate sul/i documento/i di viaggio richiesto/i per l’ingresso nel Paese e su eventuali restrizioni e/o requisiti specifici.

1. Rilascio del passaporto
Di norma la domanda di rilascio del passaporto va presentata all’Ufficio competente territorialmente in base alla residenza del richiedente, in Italia o all’estero.
I cittadini italiani possono chiedere il rilascio del passaporto presso un qualsiasi Ufficio emittente, sia in Italia sia all’estero. In casi particolari, il passaporto può essere rilasciato da un Ufficio diverso da quello di residenza; in tali casi sarà necessario acquisire preventivamente la delega da parte dell’Ufficio (Questura o Consolato) competente per residenza. La delega deve essere espressa.
Pertanto, nel caso in cui la domanda venga presentata presso una circoscrizione consolare in cui non si è residenti, è bene tenere presente che la necessaria delega della Questura/Consolato competente potrebbe rendere più lunghi i tempi di rilascio.

2. Tipologie di passaporto
La normativa vigente prevede le seguenti tipologie di passaporto:
a) Passaporto ordinario: libretto a formato unico a 48 pagine;
b) Passaporto temporaneo: libretto a 16 pagine;

2.A. Passaporto ordinario
Per passaporto ordinario si intende il passaporto elettronico che – a partire dal 26 ottobre 2006 -ha sostituito i precedenti modelli. Esso utilizza moderne tecnologie, quali la stampa anticontraffazione ed un microprocessore contenente i dati del titolare e dell’autorità che lo ha rilasciato, che offrono standard elevati di sicurezza.
Esso permette, per esempio, di entrare negli USA per soggiorni inferiori ai 90 giornisenza bisogno di chiedere il visto (Visa Waiver Program).
La validità temporale del passaporto differisce in base all’età del titolare:

  • per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni;
  • per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è di 5 anni;
  • per i maggiorenni la validità è di 10 anni.

I passaporti scaduti non possono più essere rinnovati.

Documentazione necessaria ai fini del rilascio del passaporto ordinario:

  • formulario di richiesta del passaporto, debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato;
  • esibizione di un documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  • 2 fotografie recenti conformi al formato Icao;
  • ricevuta del pagamento del costo del libretto e del contributo amministrativo, a meno di far parte delle categorie esenti di cui all’art. 19 della legge 1185/1967;
  • nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18, atto di assenso di entrambi genitori;
  • nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18 nato all’estero, è necessario presentare al Consolato competente – che, laddove non si sia già provveduto in tal senso, provvederà alla trasmissione in Italia, per la successiva trascrizione nei registri di stato civile del Comune di riferimento  – l’atto di nascita, tradotto e legalizzato (o munito di apostille) oppure, ove previsto, il certificato su formulario plurilingue.

Per coloro che sono residenti nella circoscrizione consolare ma non sono iscritti all’Aire, è richiesta la prova della residenza all’estero.

Atto di assenso
L’atto di assenso è una dichiarazione personale che il genitore può sottoscrivere utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio passaporti o redigendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione; all’atto di assenso va allegata una fotocopia del proprio documento di identità. La firma del genitore non cittadino dell’Unione Europea va autenticata dall’Ufficio consolare.
In caso di decesso di uno dei genitori, è necessario presentare l’atto di morte dello stesso.
In assenza dell’assenso dell’altro genitore, il Capo della Rappresentanza consolare, nella sua veste di Giudice Tutelare dei minori residenti nella circoscrizione può, dopo aver effettuato gli accertamenti di rito, autorizzare il rilascio del passaporto al richiedente con apposito Decreto consolare.

Passaporto individuale per i minori
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, o di carta d’identità valida per l’espatrio.
La validità temporale del passaporto rilasciato ad un minore è differenziata in base all’età dello stesso:

 

  • 3  anni di validità per i minori da 0 a 3 anni;
  • 5  anni di validità per i minori da 3 a 18 anni.

 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere agli Uffici competenti al rilascio che i propri nomi siano riportati sul passaporto del minore. Qualora tale indicazione non dovesse essere presente, prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di stato di famiglia  o di  estratto di nascita del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo richiedano nell’esercizio delle funzioni di controllo finalizzate a sventare il pericolo di sottrazione di minori.

Dichiarazione di accompagnamento
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e vistata da un’autorità competente al rilascio (Questura in Italia, ufficio consolare all’estero), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

La dichiarazione di accompagnamento è finalizzata a garantire una maggiore tutela del minore, a rendere più agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la presentazione della domanda per la dichiarazione mediante l’utilizzo anche di modalità telematiche (mail, PEC, fax) . Si evidenziano di seguito le caratteristiche principali:

 

  • Può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi;
  • gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro;
  • nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano      riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente;
  • nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, per garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che      la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.

 

Rilevazione delle impronte digitali e casi di esenzione
L’obbligo di inserimento delle impronte digitali nel passaporto è stato disposto dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento (CE) n. 2252 del 2004 (come modificato dal Regolamento (CE) n. 444/2009), che ne ha fissato l’avvio al 29 giugno 2009.
Il rilascio del passaporto elettronico con le impronte digitali e la firma digitalizzata richiede la presenza fisica del connazionale presso il Consolato.
Il formulario di richiesta corredato dei documenti necessari all’istruttoria può essere inoltrato al Consolato competente anche per posta o tramite la rete consolare onoraria. Completata l’istruttoria, il richiedente potrà – previo appuntamento –  recarsi al Consolato per la rilevazione delle impronte digitali, l’apposizione della firma e il rilascio a vista del documento.
I minori di anni 12 sono esentati dalla rilevazione delle impronte digitali.
E’ inoltre prevista l’esenzione permanente dalla rilevazione delle impronte digitali:

a) in caso di patologia o impedimento fisico permanente opportunamente documentati (ad es. certificazione medica rilasciata da un’autorità sanitaria locale, strutture ospedaliere, ecc.).
b) in caso di menomazione o malformazione fisica evidente (si prescinde in tal caso dalla certificazione medica).

In tali casi, viene rilasciato un libretto di passaporto ordinario senza impronte con durata decennale.
Nei casi di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali non dipendenti dalla volontà del richiedente si procede al rilascio del passaporto temporaneo.

Acquisizione della firma in formato digitale e casi di esenzione
All’atto della rilevazione delle impronte viene acquisita digitalmente anche la firma del titolare, che viene poi stampata nella pagina contenente i dati anagrafici.
I minori di anni 12 sono esentati dall’apposizione della firma.
E’ inoltre prevista l’esenzione permanente dall’apposizione della firma per:

a) gli analfabeti (previa acquisizione agli atti dell’Ufficio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
b) coloro che presentino una impossibilità fisica accertata o documentata che impedisca l’apposizione della firma.

Costo del passaporto ordinario
Il costo attuale del libretto è di € 42,50 a cui si aggiunge il contributo amministrativo di €73.50.

Il rilascio del passaporto è gratuito nei seguenti casi:

 

  • il richiedente è considerato emigrante ai sensi del T.U. 13.11.1919, n. 2205 (convertito in legge 17.04.1925, n. 473). L’art. 10 del T.U. stabilisce che “è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e regolamenti sull’emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale e per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, gli ascendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in Paesi esteri ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo”;
  • il richiedente italiano residente all’estero necessita di rimpatrio consolare o rientra per prestare il servizio militare volontario;
  • il richiedente italiano è indigente (al fine di individuare la soglia di indigenza ci si riferisce ai parametri utilizzati per l’assistenza in ciascun Paese. Per maggiori informazioni si suggerisce di contattare il Consolato nella cui circoscrizione territoriale si è residenti).
  • il richiedente italiano è un ministro del culto o un religioso missionario (in questo caso deve essere presentata una dichiarazione del superiore, in carta timbrata, attestando che il richiedente è religioso missionario, con l’indicazione della sua residenza).

 

2.B. Passaporto temporaneo
Il passaporto temporaneo (da non confondere con il Documento di viaggio provvisorio o ETD) è un documento di emergenza su supporto cartaceo, espressamente previsto dal Regolamento (CE) n. 444 del 2009. Non contiene il microchip per la registrazione dei dati del titolare.
E’ rilasciato per i casi di inabilità temporanea alla rilevazione delle impronte, solo in circostanze motivate di necessità ed urgenza, per le quali lo stesso possa costituire l’unico strumento atto a garantire la sicurezza, la salute o gli interessi economici dei connazionali.
La sua validità temporale non può essere superiore ad un anno.

Esso non rientra nel Visa Waiver Program e necessita di visto per l’ingresso negli USA.

Documentazione necessaria ai fini del rilascio del passaporto temporaneo
Oltre alla documentazione richiesta per il rilascio del passaporto ordinario
 (vedi punto 2A), è necessario presentare:

 

  • idonea documentazione attestante l’inabilità temporanea alla rilevazione delle impronte;
  • dichiarazione attestante la sussistenza di circostanze motivate di necessità ed urgenza, per le quali tale documento possa costituire l’unico strumento atto a garantire la sicurezza, la salute o gli interessi economici del richiedente.
  • ricevuta del pagamento del costo del libretto, a meno di far parte delle categorie esenti di cui all’art. 19 della legge 1185/1967.

 

Costo del passaporto temporaneo
Il costo attuale di tale documento è di € 5,20.

 

3. Esaurimento delle pagine per i visti
Qualora si intenda richiedere un nuovo libretto a causa dell’esaurimento delle pagine per i visti
, la procedura da seguire è la stessa prevista per il rilascio del passaporto ordinario.

4. Ritiro del passaporto
Secondo la normativa vigente, il passaporto può venire ritirato:

 

  • quando sopravvengono le stesse circostanze che ne avrebbero legittimato il mancato rilascio ai sensi dell’art. 3 della Legge 1185/67;
  • quando il titolare del passaporto che si trova all’estero non è in grado di fornire la prova di adempimento degli obblighi alimentari che derivano dalla pronuncia dell’autorità giudiziaria o dalla richiesta di discendenti minorenni o inabili al lavoro, ascendenti o del coniuge non legalmente separato;
  • quando il titolare del passaporto è un minorenne che svolge all’estero attività immorali, pericolose o nocive per la salute.

 

5. Furto o smarrimento del passaporto all’estero
Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve partire tempestivamente e ha perso o è stato derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l’emissione di un nuovo passaporto, la Rappresentanza consolare rilascia un documento di viaggio provvisorio,  chiamato anche E.T.D. (Emergency Travel Document), con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione “Documento di viaggio provvisorio”.

Restituzione passaporti rinvenuti all’estero e restituiti agli uffici consolari italiani
Si rende noto all’utenza che i passaporti oggetto di furto o smarrimento all’estero e successivamente rinvenuti da parte delle locali Autorità, vengono restituiti all’Ufficio consolare nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento.
Si invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito all’estero un furto/smarrimento e vogliano verificare se i propri passaporti siano stati rinvenuti, a contattare l’Ufficio consolare territorialmente  competente per ulteriori informazioni in merito.
Si segnala che l’eventuale ritiro del passaporto potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

  • ritiro diretto presso l’Ufficio consolare;
  • invio per posta, con spese di spedizione a carico del richiedente.

Si ricorda che trascorso il periodo massimo di un anno di giacenza presso l’Ufficio consolare, a decorrere dalla data in cui le Autorità locali restituiscono i passaporti rubati o smarriti, senza che i documenti siano stati reclamati dai legittimi proprietari, si procederà alla loro distruzione senza ulteriori comunicazioni.