La legge n. 580 del 29 dicembre 1993 prevede che, oltre alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) italiane e alle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE), possano assumere nel territorio nazionale la denominazione “Camera di Commercio” le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, che siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, tenuto presso la sezione separata di cui all’articolo 1 dello statuto dell’Unioncamere.
Possono quindi chiedere l’iscrizione all’Albo delle Camere di Commercio italo-estere o estere in Italia le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, che abbiano per scopo la promozione dei rapporti economico-commerciali fra l’Italia e i Paesi previsti statutariamente, e abbiano svolto la propria attività per almeno due anni precedenti a quello in cui viene chiesta l’iscrizione. La richiesta di iscrizione deve essere inoltrata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che decide sentiti in Conferenza di Servizi il MAECI e Unioncamere. Analogamente, in Conferenza di Servizi, vengono assunte le decisioni riguardanti l’eventuale cancellazione dall’Albo.