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Autorità nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento)

  1. Il controllo dell’esportazione ed importazione di materiali d’armamento e’ disciplinato dalla Legge 9 luglio 1990, n.185 “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”.La normativa e’ stata modificata dal Decreto legislativo 22 giugno 2012, n.105 per consentire il recepimento della “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/43/CE del 6 maggio 2009, che semplifica le modalita’ e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunita’ dei prodotti per la difesa”.La L.185/90 e ss.mm. e’ stata quindi integrata dal Regolamento di attuazione – D.M. 7 gennaio 2013, n.19.Nel 2012 e’ stata istituita l’Autorita’ nazionale – UAMA (Unita’ per le autorizzazioni dei materiali d’armamento), chiamata a garantire l’applicazione della normativa italiana, integrata da quella europea ed internazionale
  2. Le operazioni oggetto della Legge devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell’Italia. Esse vengono pertanto autorizzate nell’ambito delle direttive di Governo e Parlamento.
  3. Il processo di progressiva europeizzazione dei procedimenti di verifica nazionale sulle movimentazioni dei materiali d’armamento si basa anche sugli impegni politici assunti nel quadro della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), in particolare la Posizione Comune del Consiglio dell’Unione Europea 2008/944/PESC dell’8 dicembre 2008, atto di indirizzo che ha sostituito e rafforzato il Codice di Condotta Europeo sul controllo delle esportazioni di tecnologia ed equipaggiamento militare.
  4. In tema di politica di movimentazione dei materiali d’armamento l’Italia agisce in stretto raccordo con gli altri Paesi Membri dell’UE, con i quali vi sono incontri periodici di consultazione operativa a Bruxelles, nonche’ in un quadro di coordinamento con i nostri principali alleati. L’Italia continua ad essere impegnata in prima linea nel consolidamento del processo di progressiva europeizzazione dei procedimenti di verifica nazionale delle movimentazioni di materiali d’armamento.
  5. Le richieste delle societa’ all’Autorita’ nazionale – UAMA volte ad ottenere licenze di esportazione di materiali d’armamento sono esaminate in modo rigoroso ed articolato, caso per caso, sulla base della normativa nazionale ed internazionale.
    La valutazione di eventuali autorizzazioni a Paesi extra UE-NATO coinvolge previamente vari Ministeri ed Enti italiani:a)  nell’analisi del merito della singola operazione, sin dalla comunicazione societaria sull’avvio delle trattative commerciali indirizzata, oltre che al Ministero degli esteri, a quello della difesa;b) con i pareri preventivi all’autorizzazione finale all’esportazione/importazione, successiva alla fase delle trattative con firma del contratto, sottoposti al Comitato consultivo interministeriale composto dai Ministeri degli esteri, difesa, interno, sviluppo economico, economia e finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, ed ambiente. L’Autorita’ si avvale altresi’ dei pareri vincolanti, in presenza di informazioni classificate, della Presidenza del consiglio – Dipartimento informazioni per la sicurezza/DIS – Ufficio centrale per la segretezza/UCSe.
  6. La legislazione italiana ed europea e’ integrata, nell’ambito delle articolate procedure valutative nazionali, dagli atti di carattere normativo, di indirizzo e di armonizzazione in ambito ONU, UE, OSCE ed Intesa di Wassenaar; dai risultati delle periodiche consultazioni fra Paesi Membri nel Gruppo di lavoro della Politica Estera e di Sicurezza Comune del Consiglio dell’Unione Europea sul controllo degli armamenti convenzionali (COARM); e dalle previsioni del Trattato sul commercio delle armi (ATT), cui l’UE, nell’ambito della strategia europea in materia di sicurezza, dedica fondi ed attivita’ a sostegno della sua piena attuazione ed universalizzazione.
  7. Sul piano multilaterale l’Autorita’ nazionale – UAMA segue i lavori del COARM in ambito SEAE; della Commissione Europea sull’applicazione della Direttiva 43/2009/CE; del Wassenaar Arrangement (on Export Controls for Conventional Arms and Dual- Use Goods and Technologies), firmato il 19 dicembre 1995 dai 17 Stati membri dell’ex-Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (COCOM), tra cui l’Italia; dell’Arms Trade Treaty (ATT), il Trattato internazionale sul commercio delle armi, cui l’Italia ha aderito nel 2013, per la parte relativa all’elaborazione dei rapporti nazionali e relative politiche.
  8. Le autorizzazioni e le licenze sono suddivise nelle seguenti tipologie:a)  autorizzazione individuale, che riguarda il trasferimento (UE/SEE) o l’esportazione (extra UE) di una specifica quantità e valore di determinati materiali d’armamento (tangibili; intangibili quali software e tecnologia; prestazioni di servizio) ad un destinatario predeterminato;
    b)  autorizzazione globale di trasferimento (UE/SEE), che riguarda il trasferimento di specifici materiali d’armamento, senza limitazioni di quantità e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o più Stati Membri;
    c)  licenza globale di progetto per programmi (UE/SEE ed extra UE), che riguarda  esportazioni ed importazioni di materiali d’armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi con societa’ di Paesi Membri dell’UE o della NATO con i quali l’Italia abbia sottoscritto specifici accordi;
    d)  licenza globale industriale di progetto (UE/SEE ed extra UE), che riguarda esportazioni ed importazioni di materiali d’armamento da effettuare nel quadro di programmi industriali di ricerca, sviluppo e produzione con societa’ di Paesi Membri dell’UE/SEE o della NATO con i quali l’Italia abbia sottoscritto specifici accordi;
    e) autorizzazioni generali di trasferimento (UE/SEE): decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale autorizza i fornitori sul territorio nazionale, che rispettino i termini e le condizioni delle autorizzazioni stesse, ad effettuare trasferimenti di predeterminati materiali d’armamento verso destinatari situati in uno o piu’ Stati Membri;
    f) intermediazione, intesa come il complesso delle attività poste in essere esclusivamente da soggetti iscritti al Registro Nazionale delle Imprese (RNI), di cui all’articolo 3 della legge 185/90 e ss.mm., che:
    f1) negoziano o organizzano transazioni che possano comportare il trasferimento di beni figuranti nell’elenco comune dei materiali d’armamento da uno Stato membro (UE/SEE) o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato;
    f2) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento dei beni in loro possesso da uno Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo.
  9. L’Autorita’ nazionale – UAMA partecipa al Gruppo di coordinamento della Presidenza del consiglio per l’esercizio dei poteri speciali, la c.d. “golden power” (Decreto Legge 21/2012 convertito in L. n.56/2012, modificato dalla L. di conversione n.172/2017; DPCM 6 agosto 2014), per il settore strategico della sola difesa, onde garantire il rispetto della L.185/90 e ss.mm., ed assicurando, ove necessario, l’esecutivita’ delle prescrizioni settoriali dei DPCM.MATERIALI A DUPLICE USO
  10. Per effetto dell’attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese (Cfr. Decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla Legge 18 novembre 2019), l’Autorità nazionale – UAMA svolge le funzioni di Autorità competente responsabile dell’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.
  11. L’Autorità nazionale – UAMA rilascia le autorizzazioni previste per l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione, l’assistenza tecnica ed il transito dei prodotti a duplice uso; rilascia le autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura; rilascia le autorizzazioni, per il commercio, diretto e indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.
  12. Il Direttore dell’Autorità nazionale – UAMA presiede il Comitato consultivo interministeriale chiamato ad esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle operazioni esportative di cui al punto 11. In tale Comitato sono rappresentati, oltre al MAECI ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i seguenti Dicasteri: interno, difesa, economia e finanze, sviluppo economico, beni e attività culturali, salute. Il Capo della Divisione materiali a duplice uso svolge le funzioni di segretario.