La competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica Italiana spetta al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale ed alla sua rete di Uffici diplomatico-consolari abilitati, che sono responsabili dell’accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l’ottenimento del visto stesso, che verrà rilasciato dalla Rappresentanza italiana territorialmente competente nella cui giurisdizione il richiedente risiede legalmente.
Per il rilascio di un Visto Schengen Uniforme (transito o breve soggiorno), competente al rilascio è la Rappresentanza dello Stato Schengen presente sul posto che costituisce la meta unica o principale del viaggio.
Ove non sia possibile individuare – tra le eventuali varie tappe del viaggio – una meta principale, competente al rilascio sarà la Rappresentanza dello Stato Schengen di primo ingresso.
Per il rilascio di un Visto Nazionale (lungo soggiorno) competente al rilascio è la Rappresentanza dello Stato Schengen presente sul posto che costituisce la destinazione di lungo soggiorno del cittadino straniero.
Qualora lo Stato Schengen competente al rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza diplomatica o consolare nel Paese di residenza dello straniero, il Visto Schengen Uniforme può essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare di un altro Stato Schengen che eventualmente lo rappresenti.
Non è invece prevista delega per il rilascio di Visti Nazionali.
Il possesso del visto non garantisce in assoluto l’ingresso al cittadino straniero, poiché l’Autorità di frontiera lo può respingere se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa lo scopo e le modalità del proprio soggiorno in Italia, o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
Non è possibile il rilascio di alcun visto allo straniero che già si trovi nel Territorio Nazionale.
In casi eccezionali il visto per transito o per breve soggiorno può essere rilasciato direttamente dalle Autorità di Frontiera (art. 35 Codice Visti).