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Termini di rilascio dei visti

I termini per il rilascio di un visto Schengen sono elencati all’articolo 23 del Codice Visti: 15 giorni prorogabili, nei casi previsti, fino a 45 giorni.

I termini per il rilascio dei visti d’ingresso nazionali sono stati definiti dall’art. 5, c. 8 del DPR 31.8.1999, n. 394 (così come modificato dal D.P.R. 334/2004), il quale stabilisce che la Rappresentanza diplomatico-consolare, “valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, rilasci il visto entro 90 giorni dalla richiesta” (30 gg. per lavoro subordinato all’interno delle quote del decreto flussi 2023-2025, 30 gg ricongiungimento familiare e 120 per lavoro autonomo). Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, cc. 2 e 3 del D.M. 3 marzo 1997, n. 171, tali termini potranno non essere rispettati qualora si rendessero necessari accertamenti, verifiche ed acquisizione di dati, documenti e valutazioni di Autorità straniere.

La contraffazione di documenti prodotti da cittadini stranieri al fine dell’ottenimento di un visto d’ingresso sarà sempre denunciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare (art. 331 del C.P.P.) all’Autorità Giudiziaria italiana: sia nei casi di contraffazione di documentazione di origine italiana, sia di documentazione di origine straniera, comunque utilizzata a sostegno della domanda di visto. (art. 5 comma 8-bis del D. Lgs. 286/1998).

Qualora le Rappresentanze diplomatico-consolari vengano a conoscenza di elementi, situazioni e condizioni che avrebbero impedito la concessione del visto d’ingresso – nel frattempo concesso – provvederanno ad emettere un formale provvedimento di REVOCA del visto.