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Donazioni

La donazione, come definita, è il “contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.”. La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità, e non è perfetta (dunque è revocabile) fino a quando non viene accettata dal donatario, nello stesso atto o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.

Principale normativa di riferimento: art. 769 e seguenti del Codice civile; art. 48 Legge notarile (L. 89/1913).