La donazione, come definita, è il “contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.”. La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità, e non è perfetta (dunque è revocabile) fino a quando non viene accettata dal donatario, nello stesso atto o con separato atto pubblico, e l’accettazione non viene notificata al donante.
Principale normativa di riferimento: art. 769 del Codice civile