La procura è un atto unilaterale con il quale un soggetto (rappresentato o mandante) conferisce ad un altro soggetto (rappresentante o procuratore) il potere di agire di fronte a terzi in suo nome e conto nel compimento di uno o più atti i cui effetti saranno direttamente imputati al rappresentato stesso. La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
La procura generale –che può essere rilasciata esclusivamente sotto forma di atto pubblico, ovvero formato e custodito dal notaio- riguarda tutti gli atti di amministrazione del rappresentato, e può essere rilasciata a tempo indeterminato, fino a revoca. La procura speciale, invece, permette al rappresentante di agire per uno specifico affare e può essere rilasciata sia tramite atto pubblico che tramite scrittura privata con firma autenticata (v. oltre).
Principale normativa di riferimento: Codice civile, artt. 1387-1400; legge 89/1913, art. 51.