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Riconoscimento di sentenze straniere (divorzio, adozione, cambiamento di nome o cognome o altro)

La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano. Fa eccezione il riconoscimento in Italia di sentenze straniere di adozione di minori, per le quali si invita a consultare l’apposita sezione dedicata.

I provvedimenti stranieri devono essere trascritti presso il Comune italiano competente.

Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate  per la trascrizione in Italia:

  • al Comune italiano, direttamente dall’interessato;
  • oppure al Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.

Per richiedere la trascrizione è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e produrre:

  • istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/1995 nella quale si dichiara che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
  • copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all’art. 64, debitamente legalizzata e tradotta.

Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2019/1111 (adottato il 25 giugno 2019 dal Consiglio UE e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 2 luglio 2019). La nuova normativa regolamentare prevede due differenti allegati: il Certificato Allegato II per le decisioni giurisdizionali e il Certificato Allegato VIII per separazioni o divorzi conclusi in un atto pubblico o in un accordo registrato.
In materia di legalizzazione e traduzione si rende noto che tali moduli (ex art. 90) sono esenti da legalizzazione (come era previsto dall’art. 52 del Regolamento (CE) 2201/2003). Per quanto riguarda la traduzione, i certificati sono compilati nella lingua della decisione dell’atto pubblico o dell’accordo o in altra lingua ufficiale.

È comunque opportuno, in ogni caso, prendere preventivo contatto con la Rappresentanza diplomatica o consolare territorialmente competente per ulteriori precisazioni, o per conoscere ulteriori requisiti previsti da eventuali Accordi bilaterali o  multilaterali.