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Valutazione delle istanze ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74

Le istanze presentate in seguito all’emanazione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, subordinano l’acquisto della cittadinanza italiana alla sussistenza di determinate condizioni. Per il testo normativo come novellato, è possibile consultare il seguente link.

In particolare, i richiedenti nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza non si considerano aver acquistato la cittadinanza italiana in maniera automatica, salvo che:

  • Un ascendente di primo o di secondo grado (genitori o nonni) possegga – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana;
  • Un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita (o adozione) del figlio.

Per comprovare la sussistenza di uno dei criteri sopra descritti, il richiedente deve produrre documentazione adatta ad attestare detti stati:

  • A titolo esemplificativo, per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana:
    • certificati negativi di cittadinanza;
    • attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;
    • certificati di non iscrizione alle liste elettorali;
  • Per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;
    • Certificato storico di cittadinanza;

Si sottolinea che non sono sufficienti mere dichiarazioni di parte.