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Esami

Esami conclusivi del I e II ciclo di istruzione nelle scuole italiane all’estero

L’esame conclusivo è un traguardo fondamentale del percorso scolastico dello studente, finalizzato a valutare le competenze acquisite al termine dei due cicli di istruzione previsti dal nostro ordinamento:

  • il primo ciclo, che comprende i due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori della scuola primaria e secondaria di primo grado;
  • il secondo ciclo, che corrisponde alla scuola secondaria di secondo grado.

Il conseguimento del diploma presso una scuola, statale o paritaria, appartenente alla rete scolastica italiana nel mondo ha lo stesso valore legale del titolo rilasciato in Italia e consente agli studenti di proseguire gli studi presso università italiane e straniere.

 

Svolgimento degli esami conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione all’estero

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), in raccordo con il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), è responsabile dell’organizzazione degli esami finali nelle scuole italiane all’estero, siano esse statali o paritarie.

 

  • Esami del primo ciclo

Per quanto concerne gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione:

    • nelle scuole statali, la funzione di presidente di commissione è svolta, dal dirigente scolastico in servizio;
    • nelle scuole paritarie, tale ruolo è ricoperto dal coordinatore delle attività educative e didattiche.

La commissione esaminatrice si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi d’esame, ciascuna composta dai docenti del rispettivo consiglio di classe.

 

  • Esami del secondo ciclo (“esami di maturità”)

Per quanto concerne gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione:

    • la riforma dell’esame di maturità, introdotta dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 (convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164), prevede che le discipline oggetto della prima e seconda prova scritta e le quattro discipline oggetto del colloquio d’esame siano individuate annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito;
    • ciascuna commissione è costituita da una componente esterna (un presidente e due commissari) di nomina MAECI e una componente interna (due commissari) designata da ciascun consiglio di classe sulla base di quanto stabilito dal già menzionato decreto MIM.

Il MAECI, sentito il MIM, provvede all’invio in missione o in viaggio di servizio del personale necessario alla costituzione delle commissioni esaminatrici, secondo disposizioni congiuntamente definite e in linea con la normativa vigente in Italia.

 

Nomina dei commissari esterni e dei presidenti

Il MAECI procede alle nomine dei presidenti e dei commissari esterni, avvalendosi in via prioritaria del personale dirigente scolastico e docente già in servizio all’estero ex art. 18 d.lgs 64/17, seguendo – salvo necessità particolari – il criterio della vicinanza geografica fra sede di servizio e sede di destinazione, al fine di contenere i costi per la spesa pubblica.

In via sussidiaria, per le sedi d’esame rimaste eventualmente vacanti al termine delle operazioni di nomina del personale già in servizio all’estero, Il MAECI può individuare tali figure tra i docenti in servizio in Italia che abbiano presentato relativa domanda tramite il portale dedicato.

La procedura è disciplinata da apposito Avviso, pubblicato annualmente.

 

Trasmissione delle tracce delle prove d’esame e dei diplomi

Il MAECI, in collaborazione con il MIM, gestisce la trasmissione delle tracce della prima, della seconda e, ove prevista, della terza prova scritta a tutte le sedi d’esame, mediante l’utilizzo del cosiddetto plico telematico e cura altresì la fornitura annuale alle sedi diplomatiche e consolari dei diplomi di primo e secondo grado, stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per la successiva consegna agli studenti interessati.

 

Disposizioni specifiche

Il MAECI è competente ad adottare annualmente, sentito il MIM, apposite disposizioni, tramite proprio decreto, per adattare l’organizzazione e lo svolgimento degli esami alle specificità del Sistema della formazione italiana nel mondo. Tali adattamenti tengono conto della diversità dei contesti locali in cui le scuole italiane all’estero operano e delle relative esigenze amministrative e organizzative.

 

Esami all’estero 2026

Decreto Direttoriale n. 0321 del 23 febbraio 2026