Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Accordi, intese e gemellaggi

La sottoscrizione di Accordi, Intese e Gemellaggi da parte delle Autonomie Territoriali rappresenta una forma strutturata di collaborazione, che comporta l’assunzione di obblighi e che è soggetta ad una procedura di previa notifica e autorizzazione.

Le tre tipologie di atti si differenziano in ragione della controparte estera firmataria, costituita da Enti omologhi stranieri per le Intese e i Gemellaggi, dagli Stati per gli Accordi.

Titolare dell’autorizzazione è:

  • il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, Ufficio VII), nel caso degli Accordi tra Regioni (o Province Autonome) italiane e Stati esteri;

il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso di Intese e Gemellaggi.

L’istruttoria sulle bozze di documento presentate dalle Autonomie Territoriali è regolata da tempi e procedure che prevedono il silenzio-assenso nei soli casi di Intese e Gemellaggi. Oltre alle Direzioni Generali ed ai Servizi del MAECI, anche le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero sono coinvolte in tutte le istruttorie.