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Accordi, intese e gemellaggi

La sottoscrizione di Accordi, Intese e Gemellaggi da parte delle Autonomie Territoriali rappresenta una forma strutturata di cooperazione, che comporta l’assunzione di obblighi e che è soggetta ad una procedura di previa notifica e autorizzazione.

Le tre tipologie di atti si differenziano in ragione della controparte estera firmataria, costituita da Enti omologhi stranieri per le Intese e i Gemellaggi, dagli Stati per gli Accordi.

Titolare dell’autorizzazione è:

  • il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel caso degli accordi tra Regioni (o Province Autonome) italiane e Stati esteri;
  • il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso di Intese e Gemellaggi.

L’istruttoria sulle bozze di documento presentate dagli Enti Territoriali è regolata da tempi e procedure, che sono soggette al silenzio-assenso nel solo caso di Intese e di Gemellaggi. Oltre alle Direzioni Generali ed ai Servizi del MAECI, anche le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero sono coinvolte in tale istruttoria.