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Istituzioni, organi e organismi UE

L’Unione europea dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l’efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

Si tratta di una struttura istituzionale unica nel suo genere:

• le priorità generali dell’Ue sono fissate dal Consiglio europeo, che riunisce i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri;

• i deputati europei, eletti direttamente, rappresentano i cittadini UE nel Parlamento europeo;

• gli interessi generali dell’Ue sono promossi dalla Commissione europea;

• i governi perseguono i rispettivi interessi nazionali in seno al Consiglio dell’Unione europea.

Un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’integrazione europea è svolto dal Consiglio europeo, che a seguito delle innovazioni introdotte con il Trattato di Lisbona è formalmente inserito nel novero delle istituzioni dell’Unione. Esso riunisce almeno due volte a semestre i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri e ha il compito di garantire l’impulso necessario allo sviluppo dell’Unione e di definirne gli orientamenti politici generali. È dotato di un Presidente stabile, che viene eletto dallo stesso Consiglio europeo (a maggioranza qualificata) per un periodo di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta, con il compito di presiedere e preparare le riunioni (in cooperazione con il Presidente della Commissione europea e in base ai lavori del Consiglio Affari Generali) e di rappresentare l’Unione all’esterno per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune (fatte salve le attribuzioni dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza).

Il Consiglio dell’Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione europea costituiscono invece il cosiddetto “triangolo istituzionale” all’interno del quale si sviluppa, secondo quanto stabilito dai Trattati, il processo legislativo e decisionale dell’Ue. È un processo attraverso il quale l’Unione interviene sulle materie che rientrano tra le competenze indicate dai Trattati e nel rispetto del principio della sussidiarietà, cioè facendo a livello dell’Unione solo quello che non può essere adeguatamente realizzato a livello di singoli Stati membri. La Commissione ha il potere di iniziativa legislativa. Ogni sua proposta deve passare al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Ue per essere tradotta in atto giuridico.

In via generale, per decidere un’azione sul piano legislativo si segue la procedura legislativa ordinaria, che attribuisce congiuntamente al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione la veste di legislatori.

Il Consiglio dell’Unione europea è, insieme al Parlamento europeo, l’organo legislativo dell’Unione. Solitamente composto dai ministri competenti degli Stati membri, il Consiglio si articola in dieci formazioni, di cui due espressamente previste dal Trattato sull’Unione europea (Affari Generali e Affari Esteri). Il calendario dei lavori del Consiglio dell’Unione è fissato dalla presidenza di turno, che – con l’eccezione del Consiglio Affari Esteri – per sei mesi spetta a uno dei tre Paesi membri che compongono il gruppo di Stati membri incaricati di assicurare la presidenza del Consiglio per un periodo continuativo di diciotto mesi secondo un sistema di rotazione paritaria. La maggior parte delle riunioni del Consiglio si tengono a Bruxelles, ma in alcuni casi queste si riuniscono anche in Lussemburgo.

Il Parlamento europeo viene eletto ogni cinque anni direttamente dai cittadini UE. L’ultima elezione si è tenuta nel maggio 2014. Il Parlamento assicura il coinvolgimento dei cittadini dell’Unione al processo decisionale UE. Esso ha ottenuto nel corso degli anni poteri sempre più significativi: insieme al Consiglio, svolge la funzione legislativa dell’Unione e adotta, in via definitiva, il bilancio comunitario. Esso partecipa inoltre alla procedura di nomina della Commissione europea.

La Commissione europea, composta per un periodo di cinque anni da 28 personalità indicate dai diversi Paesi membri, ma operanti in completa autonomia rispetto alle autorità nazionali – rappresenta il “motore della macchina” dell’Unione. Ad essa spetta presentare proposte legislative, nonché svolgere la funzione esecutiva, difendere gli interessi generali dell’Unione ed essere la “guardiana” dei Trattati, vigilando sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di Giustizia dell’UE.  A seguito delle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona, ne fa parte, con funzioni di Vice Presidente, l’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

La Corte di Giustizia ha sede a Lussemburgo e assicura il rispetto e l’interpretazione del diritto UE. La Corte è assistita dal Tribunale, istituito nel 1989, che si occupa in particolare del contenzioso amministrativo delle istituzioni europee e delle controversie suscitate dalle regole di concorrenza.

La Corte dei Conti europea esercita competenze analoghe agli omonimi organismi nazionali. Ha infatti il compito di verificare la legittimità delle entrate e delle spese dell’Unione e la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Ue.

La Banca Centrale Europea (Bce), insieme alle banche centrali dei Paesi che hanno adottato l’euro (cosiddetto “Eurosistema”), è responsabile della politica monetaria e garante del corretto funzionamento dei sistemi di pagamento transfrontalieri, effettua le operazioni di cambio, detiene e gestisce le riserve ufficiali di cambio dei Paesi della zona euro e provvede a creare moneta. La Bce, che ha sede a Francoforte, ha come obiettivo principale quello di mantenere la stabilità dei prezzi nella zona euro, preservando in tal modo il potere d’acquisto dell’euro. La struttura e le funzioni di questo organismo indipendente e sovranazionale sono state stabilite con il Trattato di Maastricht.

La Banca Europea per gli Investimenti (Bei) è il vero e proprio braccio finanziario dell’Unione: la principale finalità della sua attività è quella di sostenere progetti di investimento per favorire lo sviluppo equilibrato degli Stati membri. Il Consiglio dei governatori della Bei è composto dai Ministri dell’Economia dei Paesi dell’Unione.

Il compito di rappresentare davanti alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento gli interessi delle parti sociali e della società civile spetta al Comitato economico e sociale, mentre il Comitato delle regioni, composto dai rappresentanti delle collettività regionali e locali dei Paesi dell’Unione, vigila sul rispetto dell’identità e delle prerogative degli enti locali in settori come la politica regionale, l’ambiente e l’istruzione.

Dal 1995, è stata istituita la figura del Mediatore europeo (Ombudsman) a cui possono rivolgersi tutti i cittadini, ma anche le istituzioni e le aziende residenti nell’Unione che si ritengano vittime di un atto di cattiva amministrazione da parte di istituzioni e organi comunitari.

A partire dagli anni ’70 sul territorio UE operano anche oltre 40 Agenzie o organismi assimilabili alle Agenzie che svolgono compiti specifici definiti al momento della loro creazione. La loro costituzione risponde tanto al desiderio di decentrare determinate competenze degli organismi comunitari, quanto all’esigenza di far fronte a nuovi compiti di natura tecnica o scientifica. Le prime – il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e la Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro – sono sorte negli anni ’70. Negli anni ’90, durante il processo di completamento del mercato interno, ha iniziato la propria attività una seconda generazione di agenzie, che hanno dato vita all’attuale modello comunitario. Queste agenzie operano in molti settori: dalla salvaguardia dell’ambiente alla sicurezza del lavoro, dal monitoraggio dei diritti umani e delle tossicodipendenze alla sicurezza alimentare, marittima e aerea.