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Il Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, apportando significative innovazioni al diritto primario UE. Il Trattato sull’Unione europea (TUE) adesso contiene i principi informatori e le norme comuni del sistema dell’Unione, nonché le disposizioni relative alla PESC /PSDC, mentre il Trattato che istituisce la Comunità europea (che è diventato il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea /TFUE) disciplina le politiche settoriali (fatta eccezione per PESC/PSDC) e prevede disposizioni di dettaglio relative alle istituzioni e alle procedure. Il riposizionamento e la riformulazione di molte norme rispondono ad una logica di razionalizzazione e maggiore leggibilità, che risulta più evidente nella versione “consolidata” (GUCE n. C 115 del 9 maggio 2008), con un effetto finale non troppo dissimile da quello del “Trattato unico”, originariamente previsto nel progetto di Costituzione per l’Europa, interrotto nel 2004-2005.

Rispetto al progetto di Trattato costituzionale sono stati soppressi i termini di Costituzione, Legge e Legge quadro nonché l’articolo sui simboli dell’Unione (fatta eccezione per l’Euro), i quali resteranno tuttavia applicati nella prassi (come riconosciuto da una dichiarazione sottoscritta da 16 Paesi membri) e quello sul primato del diritto UE (un’apposita dichiarazione riconosce comunque che tale primato è un principio fondamentale e saldamente consolidato nella giurisprudenza della Corte di giustizia).

Il Ministro degli Affari Esteri è stato rinominato Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. A differenza del Trattato costituzionale, la Carta dei diritti fondamentali UE non figura nel Trattato di Lisbona, ma ad essa viene comunque riconosciuto “lo stesso valore giuridico dei trattati“ attraverso un’apposita norma. La Carta, con gli adattamenti già convenuti nell’ambito del Trattato costituzionale, è stata nuovamente proclamata dai Presidenti delle tre Istituzioni a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

I diritti dei cittadini europei sono precisati e rafforzati. Viene in particolare istituita l’iniziativa popolare che consente ad almeno un milione di cittadini di invitare la Commissione europea a presentare una proposta appropriata.

Le maggiori novità riguardano l’architettura generale dell’Unione, le Istituzioni e il loro funzionamento. Ponendo fine alla distinzione fra “Comunità” e “Unione”, d’ora in poi vi sarà solo l’Unione europea (che “sostituisce e succede alla Comunità europea”), con personalità giuridica unica. Con il nuovo sistema viene inoltre superata la struttura a “pilastri” in cui si articolava l’Unione fin dal Trattato di Maastricht, pur mantenendo alcune procedure distinte a seconda delle materie. Vengono istituiti un Presidente “stabile” del Consiglio europeo, che ne presiede e anima i lavori  e un Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che si avvale di un Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) composto da funzionari della Commissione, del Consiglio e da funzionari diplomatici dei Paesi membri. Viene introdotto il sistema di voto a doppia maggioranza (55% degli Stati e 65% della popolazione) in Consiglio, (il sistema precedente potrà essere ulteriormente applicato, su richiesta di un Paese membro, fino al 31 marzo 2017). È stato inoltre previsto il rafforzamento del c.d. meccanismo di Ioannina (possibilità che una minoranza di Paesi chieda di prolungare le discussioni in seno al Consiglio per un “tempo ragionevole”) allo scopo di favorire il raggiungimento di un consenso più ampio.

Il Parlamento europeo è probabilmente l’Istituzione che viene più rafforzata: viene infatti generalizzata la procedura legislativa ordinaria (codecisione con voto a maggioranza qualificata in Consiglio) che assicura il pieno coinvolgimento dell’emiciclo di Strasburgo in materie in cui aveva sino ad allora svolto un ruolo marginale (ad esempio lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la politica agricola e la politica commerciale). Vengono introdotte nuove norme per definirne la composizione, che viene complessivamente ridotta a 751 membri.

Il ruolo dei parlamenti nazionali e le procedure previste in materia di controllo dell’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità risultano ulteriormente rafforzati. La ripartizione di competenze tra Unione e Stati membri viene inoltre chiarita e precisata. Il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali prevede poi l’organizzazione di una regolare cooperazione interparlamentare definita congiuntamente da Parlamento europeo e Parlamenti nazionali e la possibilità per la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei (COSAC) di sottoporre all’attenzione delle Istituzioni europee i contributi che essa ritiene utili. Ai Parlamenti nazionali viene quindi riconosciuto un ruolo particolare anche in relazione alla procedura di revisione dei Trattati.

Sul piano delle politiche vengono progressivamente superate le eccezioni sinora previste per lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che viene integrato nel procedura legislativa ordinaria, sia pure con alcune peculiarità. Vengono create o riformulate alcune basi giuridiche (rappresentanza esterna dell’Euro, energia, protezione civile, cooperazione amministrativa, sport, turismo, protezione degli animali).

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari e di bilancio viene istituzionalizzata la programmazione finanziaria pluriennale. Sul piano della governance economica vengono riprese le innovazioni del Trattato costituzionale. Viene parimenti istituzionalizzato l’Eurogruppo. Rispetto al Trattato costituzionale vengono inoltre introdotti elementi di arricchimento, in materia energetica e ambientale.

Vengono riprese tutte le innovazioni previste dal Trattato costituzionale in relazione alla Politica estera e di sicurezza comune e la Politica di sicurezza e difesa comune (nel cui ambito viene in particolare prevista la possibilità di una “cooperazione strutturata permanente”). Tali innovazioni – assieme alla sopra citata istituzione di una Presidenza stabile del Consiglio europeo e di un Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, come pure alla personalità giuridica unica dell’Unione e alla creazione del Servizio europeo per l’Azione esterna – permetteranno di rendere l’Unione più presente, coesa ed efficace sulla scena internazionale.

Il Trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1° dicembre 2009.  La ratifica ha avuto luogo per via parlamentare in  tutti i Paesi membri (in Italia nel luglio 2008) tranne che in Irlanda dove l’esito negativo del referendum nel giugno 2008 ha comportato lo slittamento della data inizialmente prevista per l’entrata in vigore del Trattato (1° gennaio 2009). Un secondo referendum irlandese ha avuto luogo, con esito positivo, il 2 ottobre 2009 a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009 di apposite garanzie giuridiche in materia di diritto di famiglia, diritto alla vita, istruzione, tassazione diretta, politiche sociali, diritti dei lavoratori, servizi pubblici, neutralità e politica europea di sicurezza e di difesa.

Ha contribuito allo slittamento dell’entrata in vigore del Trattato anche il complesso iter di ratifica in Repubblica ceca, ove la procedura è stata ultimata in data successiva al secondo referendum irlandese e a seguito dell’estensione a tale Paese dell’”opt-out” dalla Carta dei diritti fondamentali di cui gode anche la Polonia per limitarne la possibilità di invocazione nei giudizi di fronte ai rispettivi tribunali.