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Comunicato settore agroalimentare – 3 agosto 2016

COMUNICATO PER GLI OPERATORI  DEL SETTORE AGROALIMENTARE

Provvedimenti interni: n. 6                                                                                03 Ago. 2016

Oggetto:   Pubblicazione del Regolamento delegato (UE) 2016/1237, che integra il Reg. (UE) 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio,  e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione , recante modalità di applicazione del Reg. UE 1308/2013 per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione.

Si porta a conoscenza  degli operatori del settore agroalimentare che sulla GUUE Serie L 206 del 30 luglio scorso sono stati pubblicati il Regolamento delegato (UE) 2016/1237, che integra il Reg. (UE) 1308/2013,  e il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione , recante modalità di applicazione del Reg. UE 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione.

Il Regolamento delegato (UE) 2016/1237 , in particolare, abroga il Reg. CE 376/2008, finora alla base dell’applicazione del regime di rilascio dei titoli agrim ed agrex. Entrambi i Regolamenti delegato e di esecuzione,  la cui  applicazione decorre solamente dal 6 novembre 2016,  modificano diversi aspetti della procedura di presentazione e di rilascio dei titoli agrim e agrex,  tra cui si segnalano i più incisivi:

  • per quanto riguarda la presentazione delle domande di titoli, l’art.2  del Reg. (UE) 2016/1239 stabilisce testualmente che “I titoli sono richiesti e rilasciati attraverso un’applicazione informatica. Laddove una siffatta applicazione non sia disponibile od operativa, e quale soluzione di riserva in caso di malfunzionamento delle applicazioni informatiche, i titoli possono essere richiesti e rilasciati anche mediante una stampa del modello che figura nell’allegato I del nuovo regolamento”. Si invitano, pertanto, gli operatori del comparto agroalimentare, che ancora non l’abbiano fatto,  a registrarsi, in vista dell’applicazione del regolamento in oggetto, sul sito SIIE (http://siie.sviluppoeconomico.gov.it), al fine di rispettare le previsioni normative. Nella domanda, inoltre, occorre indicare oltre alla Partita Iva ( utile per consentire a questo Ufficio di effettuare eventuali verifiche sul Portale delle Camere di Commercio), anche il Codice EORI,  che è individuato dall’art. 4 del nuovo regolamento  come numero di registrazione e identificazione degli operatori economici, nella casella 4 o 6 della domanda . Il codice EORI sarà indicato sul titolo rilasciato in sostituzione della P.I.;
  • per quanto riguarda gli adempimenti degli obblighi e delle prove, di cui all’art.14 del Reg. (UE) 2016/1239, il diritto di esportazione è considerato esercitato e l’obbligo corrispondente è considerato adempiuto se i prodotti hanno lasciato il territorio doganale dell’UE entro un termine di 150 giorni di calendario a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale. La prova dell’immissione in libera pratica dei prodotti, inoltre, deve pervenire a questo Ufficio entro 60 giorni di calendario dalla scadenza del periodo di validità del titolo. La prova dell’avvenuta esportazione e dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione, infine, deve pervenire a questo Ufficio,  entro 180 giorni di calendario dopo la scadenza del titolo;
  • per quanto riguarda i titoli sostitutivi (di cui all’art.15 del suddetto regolamento)  , non è rilasciato un titolo o un estratto sostitutivo qualora il rilascio di titoli o di estratti sia sospeso o qualora si tratti di un contingente tariffario all’importazione o all’esportazione. Al riguardo si fa notare che il rilascio di un titolo attraverso un’applicazione informatica ovvia alla possibilità che il titolo, in quanto immateriale,  possa andare smarrito. Quanto alla cauzione che occorre costituire per l’emissione del titolo sostitutivo, essa equivale al 150% della cauzione relativa al titolo originale, tenendo conto del saldo del quantitativo che rimane disponibile al momento dello smarrimento/distruzione. In considerazione dell’ultimo capoverso della lettera c) del par. 4 dell’art. 14 della novella, si fa presente che qualora la cauzione per il titolo originale sia stata costituita con deposito provvisorio presso le Tesorerie provinciali dello Stato, non è possibile procedere allo svincolo frazionato, per motivi di contabilità pubblica che esulano dalle competenze di questo Ufficio;
  • non sono più richiedibili, con decorrenza 6 novembre 2016,   i titoli per l’importazione e l’esportazione dei cereali,   per l’importazione di prodotti lattiero-caseari, al di fuori dei contingenti tariffari, e per l’importazione di olive;
  • il par. 3 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2016/1237 stabilisce che “ove l’organismo emittente rinunci ad esigere la costituzione di una cauzione qualora l’importo garantito sia inferiore a 500€ (cauzione non richiesta), come previsto all’art.18, par.2, del regolamento delegato (UE) 907/2014, l’importo equivalente alla cauzione da incamerare viene pagato dalla parte interessata alla scadenza di un termine di 60 giorni dalla data in cui scade il periodo di validità del titolo;
  • quanto alle disposizioni transitorie, si fa presente che il Reg. (UE) 2016/1237 non ha effetto sul periodo di validità applicabile né sull’importo della cauzione costituita per i titoli che non sono scaduti il 6 novembre 2016.

Nella GUUE del 30 luglio, serie C 278, è stata pubblicata – inoltre –  la Nota esplicativa, utile per la compilazione delle domande di titolo. Con l’occasione si informano gli operatori del settore agroalimentare che con decorrenza immediata, è possibile presentare domanda di titolo cartaceo ( con particolare riferimento a quei prodotti per i quali non è prevista la richiesta in modalità elettronica ) anche per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dgpci.div02@pec.mise.gov.it , fermo restando tutte le disposizioni in essere quanto alle polizze/fideiussioni e 123T da allegare alla domanda, e da presentare in originale presso questo Ufficio. Qualora si intendesse procedere in tal senso, è importante – al fine di facilitare il compito di questo Ufficio – che nell’oggetto dell’email venga indicato il nome della Ditta e il prodotto merceologico che si intende richiedere.

A partire dal prossimo mese di settembre, si procederà ad aggiornare la Rubrica agroalimentare disponibile sul sito web di questo Ministero. Il presente comunicato non ha la pretesa di esaurire la trattazione di tutte le modifiche apportate dai due citati regolamenti  alla disciplina normativa del regime di rilascio dei titoli agrim ed agrex, ma solo di fornire una rappresentazione schematica e semplificata delle variazioni ritenute  di maggior impatto. Qualsiasi ulteriore dubbio potrà essere rappresentato direttamente a questo Ufficio , anche per email,  ai seguente indirizzi di posta elettronica:
annaflavia.pascarelli@mise.gov.it      e     polcom2@mise.gov.it