Questa sezione si riferisce all’import /export dell’agroalimentare. Se stai cercando altri temi dell’industria alimentare (ad esempio, l’etichettatura) vedi Industria alimentare
Le operazioni doganali di importazione e di esportazione con Paesi terzi di prodotti agroalimentari rientranti nell’organizzazione comune dei mercati agricoli (Reg.UE 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli) possono essere subordinate al rilascio di un titolo di importazione o di esportazione emesso da questa Amministrazione secondo le modalità stabilite nel Regolamento delegato UE 2016/1237 della Commissione e nel Regolamento di esecuzione 2016/1239.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/760 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/761 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli.
A tal proposito leggasi il Comunicato n.6 del 3.8.2016 .
I settori per i quali attualmente sono previsti certificati per l’importazione, l’esportazione sono:
- CEREALI
- RISO
- ZUCCHERO
- OLIO DI OLIVA
- ORTOFRUTTICOLI
- CARNI BOVINE
- LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
- CARNI SUINE
- UOVA E POLLAME
- ALCOOL -IMPORTAZIONI NON SOGGETTE A CONTINGENTI TARIFFARI
- UCRAINA
- CANADA
- INTEROPERABILITA’
- STATISTICHE AGROALIMENTARE
- QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
- VEDI COMUNICATI DELL’AGROALIMENTARE
Il Regolamento di esecuzione 2016/1239 ha introdotto, all’art. 2, l’obbligo dei titoli elettronici, richiedibili accedendo all’indirizzo: http://siie.sviluppoeconomico.gov.it. Contestualmente al rilascio di tali titoli, al richiedente verrà inviata una mail che confermerà la possibilità di utilizzare il titolo in dogana in tempo reale.
Per qualsiasi delucidazione relativa ai soli titoli elettronici, si può scrivere alla casella di posta elettronica dedicata: assistenza.siie@mise.gov.it
Nelle schede, che è possibile consultare cliccando sui singoli settori, sono contenute tutte le informazioni necessarie per poter richiedere i relativi titoli.
I titoli, emessi dai competenti organismi degli Stati membri su richiesta degli interessati e utilizzabili – quelli cartacei in tutto il territorio dell’Unione Europea, quelli elettronici solo in Italia, salvo richiedere un estratto cartaceo – , autorizzano e obbligano ad importare ed esportare, entro il periodo della propria validità, il quantitativo di prodotto in essi indicato. Per maggiori dettagli sulla compilazione delle richieste, si rinvia alla Nota esplicativa C 278/34 del 30/07/2016.
I diritti derivanti dai titoli sono cedibili; a meno che non sia diversamente previsto dalla normativa di settore. Durante il periodo di efficacia del certificato è pertanto previsto che il titolare possa trasferire – ad un solo cessionario – le quantità non ancora imputate sul certificato o sull’estratto.
Inoltre, per consentire la realizzazione simultanea di più operazioni sulla base di uno stesso documento, è stato previsto il rilascio di estratti del titolo che producono gli stessi effetti giuridici dei relativi certificati limitatamente alle quantità per le quali sono rilasciati.
Le richieste di titolo, redatte secondo gli appositi formulari previsti dall’all. I del Regolamento di esecuzione 2016/1239 o su carta semplice intestata alla ditta (in caso di malfunzionamento delle applicazioni informatiche), dovranno essere compilate in conformità all’art. 2 del succitato regolamento avendo cura di indicare il CODICE EORI della Ditta o del richiedente.
Le domande, firmate dal titolare della ditta o da un suo delegato e indirizzate al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Unione Europea – Ufficio XI – Viale Boston, 25 00144 Roma – potranno essere trasmesse anche via fax.
Nei casi in cui la ditta si debba impegnare ad osservare particolari adempimenti o si debba assumere la responsabilità di specifiche dichiarazioni, è necessario che tali attestazioni siano redatte su carta intestata alla ditta richiedente e firmate dal titolare dell’azienda o da un suo legale rappresentante.
La cauzione, che è diversa a seconda dei prodotti per i quali si richiede un titolo ed è in funzione delle quantità richieste, dovrà essere costituita entro le ore 13 del giorno in cui è presentata la domanda di titolo. Nel caso in cui venga attribuito un quantitativo ridotto rispetto a quanto richiesto, la stessa si intenderà proporzionalmente ridotta. La cauzione potrà essere prestata:
– in contanti, mediante deposito provvisorio nei modi d’uso presso la Tesoreria provinciale del tesoro competente per territorio
– sotto forma di garanzia fidejussoria prestata da una banca o da una società assicuratrice autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, con sede nell’Unione Europea
– a valere su una garanzia fidejussoria cumulativa di importo non inferiore a 10.000 (diecimila) euro e già presente agli atti del Ministero in originale.
Si fa presente che non è possibile tenere più di una garanzia cumulativa accesa.
Se l’importo della cauzione di un titolo:
– è pari o inferiore a 100 euro: la cauzione non è dovuta
– è compreso tra i 100,01 e i 499,99 euro: la cauzione può essere non richiesta dall’Amministrazione competente la quale può rinunciare ad esigere la cauzione ed accettare la prevista dichiarazione di impegno dell’interessato a pagare successivamente l’eventuale somma incamerata
CONTINGENTI TARIFFARI DI IMPORTAZIONE, SOGGETTI AD UN REGIME DI TITOLI
E’ previsto che alcuni prodotti agricoli possano essere importati in esenzione totale o parziale dai dazi. Le norme generali per la gestione di tali contingenti tariffari, soggetti ad un regime di titoli, sono indicate nel Reg. CE 1301 del 31.8.2006.
I contingenti sono aperti per un periodo di tempo di dodici mesi consecutivi (periodo contingentale) che può essere suddiviso in più sottoperiodi.
Possono parteciparvi, ad esclusione degli agenti doganali e dei rappresentanti in dogana, tutti gli operatori in grado di comprovare, con documenti doganali, il commercio con Paesi Terzi dei prodotti del settore negli ultimi 2 anni.
La domanda, che indicherà il numero d’ordine del contingente che si intende richiedere, dovrà essere presentata nello Stato membro in cui si risiede e nel quale si è iscritti nel registro dell’IVA. Può essere presentata una sola istanza per lo stesso numero d’ordine del contingente tariffario in un dato periodo (o sottoperiodo) contingentale. Le modalità relative alla presentazione delle istanze e le ulteriori norme di gestione sono stabilite dai regolamenti della Commissione relativi ai singoli contingenti.
SVINCOLO DELLA CAUZIONE
La cauzione relativa ad un titolo è svincolata se gli obblighi di cui all’art. 24 del Reg. UE n. 907/2014 e all’art. 14 del Reg. di esecuzione 2016/1239 sono stati adempiuti.
Il diritto di immissione in libera pratica o di esportazione di prodotti è considerato esercitato e l’obbligo corrispondente è considerato adempiuto il giorno in cui la relativa dichiarazione doganale è accettata, durante il periodo di validità del titolo a condizione che:
- in caso di immissione in libera pratica, i prodotti siano effettivamente immessi in libera pratica;
- in caso di esportazione, i prodotti abbiano lasciato il territorio doganale dell’Unione entro un termine di 150 giorni di calendario a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale.
La prova dell’adempimento dell’obbligo di immissione in libera pratica dei prodotti è costituita dall’esemplare del titolo o dell’estratto destinato al titolare o al cessionario, debitamente vistato dalle autorità doganali, oppure dal suo equivalente elettronico.
La prova dell’immissione in libera pratica dei prodotti deve pervenire all’organismo emittente entro 60 giorni di calendario dalla scadenza del periodo di validità del titolo.
La prova dell’avvenuta esportazione e dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione deve pervenire all’organismo emittente entro 180 giorni di calendario dopo la scadenza del titolo.
In caso di distruzione parziale o totale o di smarrimento di un titolo o di un estratto, il titolare o il cessionario possono chiedere all’organismo emittente un titolo o un estratto sostitutivo dell’originale per i quali è costituita una cauzione pari al 150% della cauzione del titolo originale. Se il titolo originale smarrito o parzialmente distrutto è ritrovato, il titolare è tenuto a restituirlo a questo Ufficio che svincola l’importo residuo della relativa cauzione. Un titolo o un estratto sostitutivo possono essere rilasciati una sola volta, per il periodo di validità e per il saldo del quantitativo rimanente del titolo o dell’estratto originale. Non è rilasciato un titolo o un estratto sostitutivo qualora si tratti di prodotti per cui il rilascio è sospeso o qualora si tratti di un contingente tariffario all’importazione o esportazione.
In caso di smarrimento o distruzione di un titolo o di un estratto su supporto cartaceo, e se il documento smarrito è stato utilizzato completamente o in parte, al solo fine di svincolare la cauzione ancora in sospeso si può richiedere il rilascio di un duplicato del titolo o dell’estratto. Un duplicato può essere rilasciato soltanto una volta.
Nel caso in cui l’importazione o l’esportazione non possano essere effettuate durante il periodo di validità del titolo a causa di circostanze eccezionali, indipendenti dall’operatore e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate, il titolare del titolopuò invocare la causa di forza maggiore e chiedere la proroga della durata di validità o l’annullamento dello stesso (Reg. UE 2016/1239 art. 16)
Le istanze indirizzate alla DGUE – UFFICIO XI, oltre che inviate, possono essere presentate direttamente presso l’Ufficio UASC, (Ufficio Accettazione Spedizione Corrispondenza) dell’Ufficio. L’Ufficio, aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì, provvede anche alla spedizione e consegna degli atti e provvedimenti adottati dall’Amministrazione.
Il Dirigente
Dott. Lucio Loiero
tel. +39 06 5993 2175
e-mail: lucio.loiero@esteri.it
e-mail: dgue-11@esteri.it
pec: dgue.11@cert.esteri.it