Di seguito si fornisce l’interpretazione autentica del comunicato settore bovini emesso in data 11/05/2021.
Si chiarisce che l’inciso in esso contenuto:
“ritiene opportuno consentire di poter dimostrare il quantitativo di riferimento mediante la presentazione delle dichiarazioni doganali in formato elettronico” deve necessariamente intendersi come possibilità di fornire per via telematica le bolle doganali attestanti l’operatività svolta dalle ditte in forma di stampa certificata conforme completa di timbro e firma delle autorità doganali ai sensi dell’art. 10 del regolamento DELEGATO (UE) 2020/760 della COMMISSIONE UE.
Pertanto si ribadisce che, ai fini della dimostrazione non è accettabile l’invio delle semplice copie fotostatiche delle suddette bolle doganali.
Dott. Lucio LOIERO