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Settore lattiero-caseario – Esportazioni di prodotti NC 0406 verso gli USA

COMUNICATO PER GLI OPERATORI DEL SETTORE

Registro Interno: N. 20 Sede, 07 luglio 2017

LATTIERO CASEARIO – ESPORTAZIONI DI PRODOTTI NC 0406 VERSO GLI USA – Reg. CE 1187/2009

In vista della prossima scadenza utile per la presentazione delle domande per partecipare al contingente USA formaggi ( dal 1° al 10 settembre  p.v.), si ritiene utile – in considerazione delle problematiche emerse nelle precedenti annualità – far presente che:

  • la cauzione che accompagna obbligatoriamente la domanda di esportazione ( art. 22 par.3 Reg. CE 1187/2009) deve essere prestata sotto forma di garanzia fidejussoria (singolacumulativa) accesa da una banca o da una società assicuratrice, autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, con sede nell’Unione Europea. La garanzia deve essere costituita esclusivamente secondo le previsioni del facsimile di cui al suddetto link. La normativa unionale prevede altresì la possibilità di versare la cauzione in contanti, mediante deposito provvisorio nei modi d’uso presso la Tesoreria provinciale del tesoro competente per territorio (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/agroalimentare). Occorre tener presente, tuttavia, che a seguito della fissazione del coefficiente di abbattimento non è possibile – per motivi di contabilità pubblica che non rientrano nelle competenze di questo Dicastero – procedere allo svincolo frazionato della quantità versata non soggetta al titolo, ma occorre aspettare la naturale scadenza del titolo per poter entrare in possesso dell’intera somma. Si sconsiglia, pertanto, di ricorrere a tale modalità di costituzione della cauzione;
  • il par.2 dell’art. 24 del Reg. CE 1187/2009 subordina la possibilità di designare un altro importatore, diverso da quello indicato al momento della presentazione della domanda quale propria filiale, “ in circostanze che non mettano in causa la buona fede dell’operatore”. Qualora nelle precedenti annualità dovesse essersi già verificata una simile fattispecie, risulta difficile riconoscere la circostanza della buona fede da parte dell’operatore. Si raccomanda, pertanto, a tutti gli operatori che presenteranno domanda, ma soprattutto agli operatori che già sono incorsi nelle previsioni di cui al par.2 dell’art.24 del Reg. CE 1187/2009, di seguire con particolare attenzione la procedura prevista dal suddetto Regolamento.

Si resta a disposizione qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti al riguardo.