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Settore lattiero – caseario – Esportazioni verso il Canada

Regolamenti di base

Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Reg. (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Regolamento Delegato (UE) 2016/1237 della Commissione del 18.05.2016 che integra il Regolamento (UE) n.1308/2013 in materia di modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione;

Reg. di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione del 18.05.2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 in materia di regime di titoli di importazione e di esportazione.

Regolamenti applicativi

Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione del 17.12.2019 che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 e n.1306/2013;
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione del 17 dicembre 2019, in materia di gestione dei contingenti tariffari con titoli (in particolare, Capo 7, Sezione 2 art. 64 e Capo 12, art. 71nonché allegato XIII).

Prodotti interessati

Prodotti di cui al codice  0406

Formaggi

Regime

Esportazioni soggette a contingente annuale. Periodo contingentale 1° gennaio -31 dicembre.

Richiesta dei titoli

Le richieste di titolo, redatte secondo gli appositi formulari previsti dall’all. I del Regolamento di esecuzione 2016/1239 o su carta semplice intestata alla ditta, dovranno essere compilate in conformità all’art. 2 del succitato regolamento avendo cura di indicare il CODICE EORI della Ditta.  Queste dovranno essere indirizzate al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ufficio XI – Viale Boston, 25 – 00144 Roma. Le suddette richieste cartacee possono essere inviate, via fax al numero 065993 2141,oppure anche via mail alla casella di posta elettronica del personale dedicato.

La richiesta di titolo di esportazione ed il titolo stesso, predisposto in conformità all’allegato XIII del Reg Ue 2020/761, devono contenere le informazioni previste nell’ art.64, capitolo 4 del Reg.2020/761.

In particolare, deve essere indicato il Paese di destinazione “Canada”, la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata espressa in 6 cifre per i prodotti di cui ai codici NC 0406 10, 0406 20,0406 30 e 0406 40 ed in otto cifre per i prodotti di cui al codice NC 0406 90.

Ogni istanza può contenere al massimo l’indicazione di sei prodotti così designati, con l’informazione del quantitativo espresso in chilogrammi per ciascun prodotto e del quantitativo totale dei prodotti.

Nella richiesta deve essere espresso se si tratta di “Formaggi destinati all’esportazione “diretta” in Canada ovvero di formaggi destinati all’ esportazione diretta “via New York” in Canada.

Qualora la merce transiti attraverso paesi terzi, questi devono essere indicati al posto della dicitura “New York” o unitamente ad essa.

Le domande di titolo sono ricevibili solo se il richiedente dichiara per iscritto che tutte le materie di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata, impiegate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda, sono state interamente ottenute sul territorio dell’Unione a partire dal latte prodotto interamente nell’Unione (art.64, capitolo 3).

I richiedenti si impegnano, inoltre, a fornire, per iscritto, su richiesta delle autorità competenti, la prova che tali condizioni sono soddisfatte. Le autorità competenti possono verificare tali prove mediante controlli in loco.

Cauzione

Non è prevista cauzione.

Validità dei titoli

Il titolo è valido a decorrere dalla data di rilascio fino al 31 dicembre dell’anno contingentale in corso. I titoli di esportazione possono essere utilizzati per una sola dichiarazione di esportazione.La validità del titolo scade nel momento in cui è accettata la dichiarazione di esportazione(art. 71, comma 6 del Reg. UE 2020/761).I titoli non sono trasferibili (art.7, punto 2 del Reg 2020/760).

Data di presentazione

Le domande debbono pervenire entro le ore 13 dei giorni lavorativi del calendario comunitario (data di deposito). Le istanze pervenute oltre tale orario saranno considerate depositate il giorno lavorativo successivo (art.3, comma 1 del Reg. 2016/1239).

Rilascio dei titoli

Il titolo è rilasciato non appena possibile, dopo che è stata presentata una domanda ricevibile. Su richiesta dell’interessato, viene rilasciata una copia certificata del titolo stesso (Capo 12, art.71, comma 4 e 5 del Reg.Ue 2020/761). Il detentore di un titolo di esportazione presenta l’originale o una copia certificata di detto titolo all’ autorità canadese competente (art.64, capitolo 5).

Personale dedicato:

Sig.ra Maria Assunta POMPILI Tel 06 5993 2284 mariaassunta.pompili@esteri.it
Sig. Marco BONAMANO tel 5993-2377 marco.bonamano@esteri.it