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Settore riso – Importazioni nell’ambito di contingenti tariffari

Regolamenti di base

Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Reg. (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

Regolamento Delegato (UE) 2016/1237 della Commissione del 18.05.2016 che integra il Regolamento (UE) n.1308/2013 in materia di modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione;

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione del 18.05.2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 in materia di regime di titoli di importazione e di esportazione.

Regolamenti applicativi

Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione del 17.12.2019 che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 e n.1306/2013;

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione del 17 dicembre 2019, in materia di gestione dei contingenti tariffari con titoli (in particolare, Capo 2, artt. 27, artt. 28 e 29, allegato III, contingenti tariffari nel settore riso);

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 della Commissione del 13 maggio 2020 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di riso originario della Repubblica socialista del Vietnam, abrogato dall’art. 3 del Regolamento UE 2021/760 del 7 maggio 2021, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/760 della Commissione del 7 maggio 2021 che modifica i Regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e 2020/1988 e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991;

Le domande dei titoli di importazione devono essere presentate entro i primi sette giorni di calendario di ogni mese, ad eccezione del mese di dicembre in cui non è possibile presentare domande (art. 6 del Regolamento UE 2020/761 ed art. 2, comma 1 del Regolamento UE 2020/991).

Le domande di titoli di importazione validi a decorrere dal 1 gennaio, sono presentate dal 23 al 30 novembre dell’anno precedente (art.6, secondo comma, del Regolamento UE 2020/761).

La domanda per la richiesta dei titoli non può essere accolta se presentata dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) del settimo giorno di calendario (in applicazione del Regolamento UE 2016/1239).

L’art 3, primo comma del Regolamento UE 2016/1239, dispone, infatti, che una domanda ricevuta in un giorno lavorativo dopo le ore 13 (ora di Bruxelles), si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata effettivamente ricevuta.

Unitamente alla richiesta del titolo, che dovrà riportare il numero d’ordine del contingente che si intende richiedere, l’operatore dovrà presentare, insieme alla prima domanda del titolo, nell’ambito di ciascun periodo contingentale, la prova dello svolgimento di un’attività commerciale nel settore risiero (bollette doganali) con Paesi terzi (art.3 Regolamento UE 2020/760), in ciascuno dei due periodi consecutivi di 12 mesi, che terminano due mesi prima di poter presentare la prima domanda per il periodo contingentale (art.8, primo comma, secondo capoverso del Regolamento Ue 2020/760).

La suddetta prova non è richiesta per il numero d’ordine 09.4148 (riso semigreggio) e 09.4150 (rotture di riso), in base a quanto previsto dall’allegato III del Regolamento UE 2020/761.

Per i requisiti specifici relativi a ciascun numero d’ordine si rinvia all’allegato III del Regolamento UE 2020/761 ed alle successive modifiche apportate dal Regolamento UE 2021/760 del 7 maggio 2021.

Le domande di titoli di importazione presentate per riso e rotture di riso nell’ambito dei contingenti tariffari 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4149, devono essere accompagnate, ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2020/761, da un certificato di esportazione in originale, il cui modello figura nell’allegato XIV. 2 del Regolamento.

Il suddetto documento in originale, rilasciato dall’autorità competente dei paesi terzi ivi indicata, deve essere inoltrato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Unione Europea – Ufficio XI – Viale Boston, 25-00144 Roma.

Le richieste dei titoli cartacei, redatte secondo gli appositi formulari previsti dall’All. I del Regolamento UE 2016/1239, devono indicare, in particolare, il codice EORI della ditta o del richiedente e dovranno essere indirizzate al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, all’ indirizzo suindicato.

Le suddette richieste cartacee possono essere inviate anche via email alla casella di posta elettronica del personale dedicato.

In base all’art. 2 del Regolamento 2016/1239, i titoli vengono richiesti e rilasciati attraverso un’applicazione informatica. Solo nel caso in cui detta applicazione non sia disponibile od operativa, e quale soluzione di riserva in caso di malfunzionamento delle applicazioni informatiche, i titoli possono essere richiesti e rilasciati in formato cartaceo.

Esclusivamente per le operazioni da svolgersi presso una dogana estera, il titolo deve essere rilasciato in formato cartaceo.

Le richieste di titoli elettronici saranno inoltrate mediante l’applicazione SIIE all’indirizzo: http://siie.sviluppoeconomico.gov.it.

Per qualsiasi informazione e chiarimento relativo ai titoli elettronici, si può scrivere alla casella elettronica dedicata: assistenza.siie@mise.gov.it.

Per quanto riguarda le domande di titoli di importazione di riso originario dal Vietnam, i richiedenti devono produrre, per il riso appartenente ad una delle varietà specifiche di riso “fragrant” previste per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4731, un certificato di autenticità rilasciato da un organismo competente del Vietnam che dovrà essere presentato alle autorità doganali al fine di poter verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per beneficiare del suddetto contingente tariffario (art.5, Reg. 2020/991, art. 29 bis introdotto dal Reg. 2021/760 del 7 maggio 2021).

Anche in questo caso, la richiesta del titolo dovrà essere accompagnata da idonea documentazione (bolle doganali), comprovante lo svolgimento di un’attività commerciale nel settore risiero con paesi terzi che deve essere presentata alla prima richiesta del periodo contingentale.

Il rilascio dei titoli di importazione è subordinato al rilascio di una cauzione (art.4 del Regolamento UE 2020/760) che deve essere costituita presso l’autorità competente che emette il titolo, prima della fine del periodo di presentazione delle domande, per l’importo previsto per ciascun contingente tariffario (art. 9 Reg. UE 2020/761).

In base al suddetto Regolamento, gli importi della cauzione, previsti nell’allegato III, contingenti tariffari nel settore del riso, sono i seguenti:

NC  1006 20: Euro 30/TONN

NC  1006 30: Euro 46/TONN

NC  1006 4000: Euro 5/TONN

Per l’importazione del riso originario del Vietnam la cauzione, da versare all’ atto di presentazione della richiesta del titolo, è di 30 € a tonnellata (Reg. UE 991/2020 art.2, comma 5).

La cauzione può essere presentata, in base all’ art.51 del Reg UE  2014/908:

in contanti, mediante deposito provvisorio nei modi d’uso presso la tesoreria provinciale competente per territorio, in relazione alla sede sociale del richiedente: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/07/circolare_mef_27_del_2018.pdf

  • mediante il ricorso ad una garanzia fidejussoria prestata da una banca o da una società assicuratrice autorizzata all’esercizio del ramo assicurazioni, con sede nell’Unione Europea;
  • a valere su una garanzia fidejussoria cumulativa di importo non inferiore a 10 mila euro, trasmessa in originale al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Rilascio dei titoli

I titoli sono rilasciati dopo la pubblicazione da parte della Commissione del coefficiente di attribuzione e prima della fine del mese (art.11, terzo comma del Regolamento 2020/761 e art. 3, secondo comma, Regolamento 2020/991).

La Commissione rende pubblico il coefficiente di attribuzione per ciascun contingente tariffario mediante idonea pubblicazione su internet entro e non oltre il ventiduesimo giorno del mese in cui gli Stati membri notificano alla stessa i quantitativi richiesti. Se la domanda è stata presentata tra il 23 ed il 30 novembre, il coefficiente di attribuzione è reso pubblico entro il 14 dicembre (art.10, secondo comma, Reg. UE 2020/761 e art. 3, secondo comma, Regolamento 2020/991).

I titoli validi a decorrere dal 1 gennaio sono rilasciati nel periodo dal 15 al 31 dicembre dell’anno precedente (art.11, quarto comma, Reg. UE 2020/761 e art 3, quinto comma, Regolamento 2020/991).

Validità

I titoli sono validi dal 1° giorno di calendario del mese successivo alla presentazione della domanda fino all’ultimo giorno di calendario del mese successivo alla fine del sottoperiodo, ma non oltre la fine del periodo contingentale (art.13, comma 3, Reg. UE n. 2020/761; per i numeri d’ordine ed i relativi sottoperiodi, vedere l’allegato III del suddetto Reg. 2020/761 e le modifiche introdotte dal Reg.2021/760 del 7 maggio 2021).

Per le domande presentate tra il 23 ed il 30 novembre, i titoli sono validi dal 1° gennaio dell’anno successivo (art.13, secondo comma, lettera c, Reg UE 2020/761).

I titoli di importazione relativi al Reg. UE 2020/991 sono validi, per le domande presentate durante il periodo contingentale, dal primo giorno di calendario del mese successivo alla presentazione della domanda per una durata di quattro mesi (art.4, primo e secondo comma del Regolamento 2020/991).

Per le domande presentate tra il 23 ed il 30 novembre, i titoli sono validi dal 1° gennaio dell’anno seguente (art.4, primo comma, lettera b) del suddetto Regolamento 2020/991).

Proroga ed Annullamento di un titolo per causa di forza maggiore

L’art 13, comma 6 del Regolamento UE 2020/761 e l’art.4, comma 3 del Reg. UE 2020/991, prevedono la possibilità di prorogare la validità di un titolo di importazione per un contingente tariffario per causa di forza maggiore, specificando che la proroga non può superare comunque la fine del periodo contingentale.

Le suddette disposizioni normative rinviano, entrambe, all’art.16 del Reg 2016/1239, il quale prevede espressamente che l’Amministrazione competente che ha rilasciato il titolo o l’estratto del titolo, nel riconoscere un caso di forza maggiore, ai sensi dell’art. 50 del Reg.UE 908/2014, può decidere o di annullare il titolo e di svincolarne la cauzione, o di prorogare la durata di validità del titolo stesso per un periodo massimo di 180 giorni dopo la sua scadenza, tenendo conto delle circostanze del caso.

Il suddetto art.16, al comma 3, prevede altresì che, nell’attesa della decisione da parte dell’Amministrazione su un caso di forza maggiore, qualora il titolare o il cessionario di un titolo, esprima la necessità di utilizzare ancora il titolo per il quantitativo per il quale non è stata invocata la causa di forza maggiore, l’Amministrazione possa rilasciare un estratto parziale del titolo per tale saldo.

Il suddetto estratto non è trasferibile.

I limiti di tempo per le richieste di riconoscimento di un caso di forza maggiore da parte degli operatori sono previsti dall’art.50 del Regolamento UE 2014/908.

Gli operatori economici che invocano la causa di forza maggiore per ottenere la proroga del titolo devono fornire, ai sensi del suddetto art.50, terzo comma, la prova, giudicata soddisfacente dall’autorità competente, delle circostanze che, a loro giudizio, costituiscono un caso di forza maggiore, entro il termine di 181 giorni di calendario dalla scadenza del titolo.

A questo riguardo, gli operatori devono produrre una relazione dettagliata sulle circostanze per le quali, a loro avviso, può essere invocata nella fattispecie prospettata la causa di forza maggiore.  In particolare, i documenti che verranno prodotti dagli operatori economici dovranno dimostrare l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento applicabile al caso specifico tale da giustificare il ricorso alla forza maggiore.

Nel valutare la richiesta di proroga di un titolo per forza maggiore, l’autorità competente dovrà necessariamente considerare anche il rischio imprenditoriale legato all’attività d’ impresa.

In base all’art.50, terzo comma del Reg. UE 2014/908, gli operatori possono beneficiare della proroga se sono nell’incapacità di fornire la prova della sussistenza della forza maggiore entro il suddetto termine dei 181 giorni, purché si siano fatti parte diligente per ottenerla ed inoltrarla all’ Amministrazione competente.

Personale dedicato:

Dott. Giuseppe Doddato(giuseppe.doddato@esteri.it Tel.:06 59932481) ;
Dott.ssa Daniela Gallo (daniela.gallo@esteri.it Tel.: 06 59932430);
Dott.ssa Maria Grazia Arduini (mariagrazia.arduini@esteri.it Tel.: 06 5993 2423);
Dott.ssa Rosetta La Rosa (rosetta.larosa@esteri.it Tel.: 06 59932508) ;
Assistenza SIIE: assistenza.siie@mise.gov.it
Sig. Gaetano Di Ianni (gaetano.diianni@esteri.it Tel.:06 59932413);
Sig.  Vincenzo Scirgalea (vincenzo.scirgalea@esteri.it Tel.: 06 59932276).