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Settore riso – Scheda import / export regime generale

Regolamenti di base

Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

Regolamento Delegato (UE) 2016/1237 della Commissione del 18.05.2016 che integra il Regolamento (UE) n.1308/2013 in materia di modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione;

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione del 18.05.2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 in materia di regime di titoli di importazione e di esportazione;

Regolamento del settore

Regolamento (CE) 972/2006 della Commissione del 29.06.2006 che fissa le regole applicabili alle importazioni di riso basmati ed introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine; si veda anche il comunicato relativo;

Regolamento Delegato (UE) 2021/1467 della Commissione   del 6.07.2021 che modifica il Regolamento Delegato UE 2016/1237, sopprimendo il punto A, Parte II dell’Allegato al Regolamento;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1466 della Commissione del 6.07.2021 che modifica il Regolamento di esecuzione 2016/1239 sopprimendo il punto A, parte II, Allegato II del Regolamento;

Prodotti interessati

RISO E ROTTURE DI RISO

Regime

OBBLIGO DI TITOLO

Dal 20.09.2021, l’obbligo di richiedere il titolo sussiste solo per le importazioni.

Per le importazioni, la quantità massima per la quale non occorre presentare alcun titolo è di 1000 kg (1 Ton), art.3, lettera C  del Regolamento UE 2016/1237 e parte I lettera A dell’ Allegato.

Il Regolamento Delegato UE 2021/1467 del 6/07/2021 ha infatti abolito  l’obbligo di presentare titoli di esportazione (titolo agrex) per il  “riso semigreggio (bruno)” di cui al codice NC 1006 20 e per il “riso semilavorato o lavorato, lucidato o brillato” di cui al codice NC 1006 30 (art.1 del Regolamento di esecuzione UE 2021/1467).

Richiesta dei titoli/Titoli elettronici

Le richieste dei titoli devono pervenire entro le ore 13 (ora di Bruxelles), dei giorni lavorativi; le domande presentate dopo le ore 13 si considerano depositate il primo giorno lavorativo successivo (art 3. comma 1 Reg. 2016/1239).

 Il titolo viene rilasciato con la data del giorno di deposito della domanda.

L’eventuale richiesta di annullamento di un titolo può essere presentata in forma elettronica o scritta e anch’essa deve pervenire all’ organismo emittente entro le ore 13 del giorno di ricevimento della domanda (art.3, comma 2 Reg. 2016/1239).

I titoli vengono richiesti e rilasciati attraverso un’applicazione informatica, (art. 2 del suddetto Regolamento) secondo le indicazioni di cui al seguente link: http://siie.sviluppoeconomico.gov.it

Per qualsiasi informazione e chiarimento relativo ai titoli elettronici, si può scrivere alla casella di posta elettronica dedicata: assistenza.siie@mise.gov.it.

Solo nel caso in cui detta applicazione non sia disponibile od operativa, e quale soluzione di riserva, in caso di malfunzionamento delle applicazioni informatiche, i titoli possono essere richiesti e rilasciati in formato cartaceo.

Esclusivamente per le operazioni da svolgersi presso una dogana estera, il titolo deve essere rilasciato in formato cartaceo.

Le richieste di titolo, redatte secondo gli appositi formulari previsti dall’all. I del Regolamento di esecuzione 2016/1239 o su carta semplice intestata alla ditta (in caso di malfunzionamento delle applicazioni informatiche), dovranno essere compilate in conformità all’art. 2 del succitato regolamento avendo cura di indicare il CODICE EORI della Ditta o del richiedente, e indirizzate al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ufficio XI – Piazzale della Farnesina, 1 – 00135 Roma.

Le richieste cartacee possono essere inviate anche via email alla casella di posta elettronica del personale dedicato.

Il rilascio dei titoli è subordinato al versamento di una cauzione (art. 4, 1 e 2 comma Reg. UE 2016/1237).

Cauzione

Gli importi della cauzione, relativi alle sole importazioni, sono previsti dall’ Allegato II, Parte I lettera A del Reg. UE 2016/1239 e sono i seguenti:

IMPORTAZIONI

NC  1006 20: Euro 30/TONN

NC  1006 30: Euro 30/TONN

NC  1006 4000: Euro 1/TONN

In materia di cauzioni, per quanto concerne le esportazioni, il Reg. 2021/1466, all’ art.1 ha modificato il Reg. UE 2016/1239, sopprimendo il punto A, parte II dell’allegato II, del Reg. UE 2016/1239.

Inoltre, l’art.2 “disposizioni transitorie” del Reg 2021/1467 dispone che, su richiesta del titolare, la cauzione costituita per un titolo di esportazione relativa al riso semigreggio (bruno) ed al riso semilavorato o lavorato, lucidato o brillato, è svincolata allorché ricorrano le seguenti condizioni:

a) la validità del titolo non è scaduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il titolo è stato utilizzato parzialmente o non è stato utilizzato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Nota:

  • Cauzione non dovuta fino a 100 €
  • Cauzione non richiesta (*), oltre 100 € fino a 499,99 €; in tal caso la domanda deve essere completata con la seguente dichiarazione: “La ditta si impegna, ai sensi dell’art.18, par.2 del Reg. Ue 907/2014 a versare la somma equivalente a quella che avrebbe dovuto corrispondere se avesse costituito cauzione e se quest’ ultima fosse stata successivamente in tutto o in parte incamerata”

(*) è facoltà dell’Amministrazione competente, ove lo ritenesse opportuno, decidere di non accettarla

La cauzione può essere presentata, in base all’ art.51 del Reg UE  2014 /908:

in contanti, mediante deposito provvisorio nei modi d’uso presso la tesoreria provinciale competente per territorio, in relazione alla sede sociale del richiedente: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/07/circolare_mef_27_del_2018.pdf

  • mediante il ricorso ad una garanzia fidejussoria prestata da una banca o da una società assicuratrice autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, con sede nell’ Unione Europea;
  • a valere su una garanzia fidejussoria cumulativa di importo non inferiore a 10 mila euro, trasmessa in originale al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Limitatamente alle domande corredate da cauzione singola, la ditta deve produrre anche l’atto comprovante la cauzione prestata che può essere consegnato o in formato cartaceo presso l’ Ufficio XI – UASC del MAECI o inviato alla seguente pec dell’ Ufficio XI: dgue.11@cert.esteri.it.

Nei casi in cui la ditta si impegna ad osservare particolari adempimenti o si dovesse assumere la responsabilità di specifiche dichiarazioni, è necessario che tali attestazioni vengano redatte su carta intestata alla ditta richiedente e firmate dal titolare dell’azienda o da un suo legale rappresentante.

Periodo di validità del titolo

I titoli sono validi, dal giorno effettivo del rilascio indicato nel titolo stesso (art.7, comma 2 Reg 2016/1239).

Per quanto le importazioni, il titolo è valido fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo (allegato 2, Parte I, lettera A, Reg 2016/1239).

Forza Maggiore

In base all’art.16, comma 1, del Reg 2016/1239, è previsto espressamente che l’Amministrazione che ha rilasciato il titolo o l’estratto del titolo, nel riconoscere un caso di forza maggiore, ai sensi dell’art. 50 del Reg 908/2014, può decidere:

a) di annullare il titolo e di svincolarne la cauzione,

b) di prorogare la durata di validità del titolo stesso per un periodo massimo di 180 giorni dopo la sua scadenza, tenendo conto delle circostanze del caso.

L’Amministrazione può decidere altresì di prorogare il termine per la presentazione della prova dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione di cui all’ art.14, comma 6 del suddetto Regolamento, entro i limiti fissati da tale articolo, senza incameramento parziale della cauzione.

Il suddetto art.16, al comma 3, prevede altresì che, nell’ attesa della decisione da parte dell’Amministrazione su un caso di forza maggiore, qualora il titolare o il cessionario di un titolo esprima la necessità di utilizzare ancora il titolo per il quantitativo per il quale non è stata invocata la causa di forza maggiore, l’Amministrazione possa rilasciare un estratto parziale del titolo per tale saldo.

Il suddetto estratto non è trasferibile (art.16, comma 3 del suddetto Regolamento).

I limiti di tempo per le richieste di riconoscimento di un caso di forza maggiore da parte degli operatori sono previsti dall’ art. 50 del Reg UE 2014/908.

Gli operatori economici che invocano la causa di forza maggiore devono fornire, ai sensi del suddetto art. 50, comma 3, la prova, giudicata soddisfacente dall’autorità competente, delle circostanze che, a loro giudizio, costituiscono un caso di forza maggiore, entro il termine di 181 giorni di calendario dalla scadenza del titolo.

A questo riguardo, gli operatori economici devono produrre una relazione dettagliata sulle circostanze per le quali, a loro avviso, può essere invocata nella fattispecie prospettata, la causa di forza maggiore.

In particolare, i documenti che verranno prodotti dagli operatori economici dovranno dimostrare l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento applicabile al caso specifico, tale da giustificare il ricorso alla forza maggiore.

Nel valutare la richiesta di forza maggiore, l’autorità competente dovrà necessariamente considerare anche il rischio imprenditoriale legato all’attività d’ impresa.

In base all’art.50, comma 3 del Reg. UE 2014/908, gli operatori possono beneficiare della proroga se sono nell’ incapacità di fornire la prova della sussistenza della forza maggiore entro il suddetto termine dei 181 giorni, purché si siano fatti parte diligente per ottenerla ed inoltrarla all’Amministrazione competente.

PROCEDURE SPECIFICHE in base al REG CE 972/2006 IMPORTAZIONE RISO BASMATI

Per quanto riguarda le richieste di importazione di riso basmati originario dell’India o del Pakistan, appartenenti ad una delle varietà dei codici NC 1006 2017 e NC 1006 2098, la domanda del titolo deve essere corredata da (art.2, comma 2):

  1.  prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno 12 mesi esercita un’attività commerciale nel settore risiero e che è registrato nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;
  2.  certificato di autenticità del prodotto rilasciato dall’ organismo competente del Paese esportatore che deve essere consegnato, in originale, all’Amministrazione che emette il titolo per la sua conservazione e ne rimette una copia al richiedente. Il suddetto certificato di autenticità è valido novanta giorni dalla data del rilascio (art.3, comma 2).

I diritti derivanti dal titolo d’ importazione del riso basmati non sono trasferibili (art.4, comma 2).

La richiesta del titolo deve essere accompagnata da una cauzione che ammonta a 70 € a tonnellata (art.4, comma 3 del suddetto Regolamento).

Qualora la richiesta sia presentata in forma elettronica, si veda, per le modalità di presentazione, il comunicato relativo.

 

Per qualsiasi informazione, è possibile contattare i seguenti recapiti:

Dott.ssa Daniela Gallo (daniela.gallo@esteri.it Tel.: 06 36915006);
Dott.ssa Rosetta La Rosa (rosetta.larosa@esteri.it Tel.: 06 36915904)
Dott.ssa Maria Grazia Arduini (mariagrazia.arduini@esteri.it Tel.: 06 36917015);
Dott.ssa Giulia MINIUCCHI (giulia.miniucchi@esteri.it Tel.: 0636912216).

Svincoli e incameramenti

Sig. Vincenzo Scirgalea;  Dott. Massimo Agnello
Assistenza SIIE: assistenza.siie@mise.gov.it
Sig Gaetano Di Ianni (gaetano.diianni@esteri.it
Sig.  Vincenzo Scirgalea (vincenzo.scirgalea@esteri.it T: 06 36918838)