La Convenzione di Parigi per la proibizione delle armi chimiche del 1993 mette al bando tale categoria di armi di distruzioni di massa ed istituisce l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) con sede a L’Aja.
La Convenzione proibisce qualsiasi attività rivolta allo sviluppo, produzione, acquisizione, detenzione, conservazione, trasferimento ed uso di armi chimiche e dei materiali ad esse collegati; a tal fine introduce uno specifico sistema di verifiche sotto controllo internazionale che, oltre alla distruzione delle armi chimiche esistenti negli Stati Parte, si pone l’obiettivo di tenere sotto controllo la produzione e l’impiego di determinate sostanze chimiche di largo consumo civile, ma che sono potenzialmente utilizzabili anche per la produzione di armi chimiche. Gli Stati Parte si sono altresì impegnati ad adeguare la propria legislazione nazionale adottando sanzioni contro chiunque commetta violazioni della Convenzione sul territorio nazionale.
Il sistema di controllo internazionale instaurato dalla Convenzione si basa su dichiarazioni ed ispezioni; le dichiarazioni, rese periodicamente dagli Stati Parte all’Organizzazione Internazionale de L’Aja, comprendono quelle attività civili e militari che, in base alla Convenzione, devono essere tenute sotto controllo internazionale e che a tal fine rientrano negli obblighi di notifica. Il sistema di verifica comprende visite ispettive “di routine” negli Stati Parte effettuate con brevissimo preavviso dagli ispettori internazionali dell’OPAC, volte ad accertare la rispondenza tra le situazioni riscontrate e quanto dichiarato nelle precedenti dichiarazioni periodiche dello Stato Parte; nei casi sospetti e su specifica richiesta di uno Stato Parte, possono essere effettuati dall’OPAC accertamenti ed anche ispezioni “su sfida”, che tendono a riscontrare sul posto la veridicità di accuse o sospetti di violazioni agli obblighi della Convenzione, situazioni non indicate nelle dichiarazioni periodiche, oppure ad accertare l’uso presunto di armi chimiche.
Si è registrato negli ultimi anni un preoccupante ritorno dell’uso di armi chimiche, in violazione della Convenzione di Parigi. L’Italia è fortemente impegnata a sostegno dell’OPAC contro il loro utilizzo da parte di chiunque – sia esso uno Stato o un attore non statale, – ovunque, e in ogni circostanza, e sostiene la necessità dell’individuazione e del perseguimento dei responsabili di tali crimini. A tale riguardo, l’Italia ha aderito e partecipa attivamente al Partenariato Internazionale contro l’impunità per l’uso di armi chimiche lanciato nel gennaio 2018.
L’Ufficio dell’Autorità Nazionale – Organizzazione e Compiti
Presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ufficio V della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza – è stato istituito l’Ufficio dell’Autorità Nazionale per l’attuazione della Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche, ai sensi della legge 496/1995, così come modificata dalla legge 93/1997.
L’Autorità Nazionale cura i rapporti con l’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) e con le Autorità Nazionali degli altri Stati Parte; assiste alle attività di verifica condotte in Italia dagli ispettori internazionali; assiste le industrie nazionali nel dare attuazione alla Convenzione riceve; controlla e trasmette all’OPAC le dichiarazioni sulle attività svolte dalle industrie chimiche e farmaceutiche; predispone la Relazione Annuale al Parlamento sullo stato di esecuzione della Convenzione e degli adempimenti effettuati; dispone misure di verifica, anche mediante ispezioni, sugli impianti e sulle attività dei soggetti agli obblighi previsti dalla convenzione stessa.
Inoltre, presso lo stesso Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è istituito e disciplinato, con regolamento ministeriale, un Comitato Consultivo, presieduto dallo stesso Capo dell’Ufficio e composto da rappresentanti dei Ministeri e delle associazioni industriali di categoria interessati all’attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Autorità Nazionale si avvale di proprio personale, di personale di altri Ministeri interessati, nonché della consulenza di esperti estranei all’Amministrazione. In particolare, è parte integrante dell’Ufficio dell’Autorità Nazionale una Unità Tecnica Operativa (U.T.O.), composta da esperti provenienti da diverse Amministrazioni.