Non vi è da parte degli stranieri un “diritto” all’ottenimento del visto, ma tutt’al più un semplice “interesse legittimo”. In caso di diniego, il provvedimento deve essere motivato e deve essere comunicato all’interessato in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
Avverso il diniego di un visto può essere presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Solo nel caso di dinieghi di visto per ricongiungimento familiare o familiare al seguito, gli eventuali ricorsi potranno essere presentati presso il Tribunale ordinario competente senza limiti di tempo.
Gli eventuali ricorsi devono essere notificati direttamente all’Avvocatura dello Stato.