Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Paesi i cui cittadini sono soggetti a visto di transito aeroportuale

Paesi i cui cittadini sono soggetti a visto di transito aeroportuale (Art. 3 Reg. CE n. 810/2009) 

I cittadini dei seguenti Paesi sono soggetti ad obbligo di visto di transito aeroportuale (VTA) per l’Italia: 

Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka, Senegal, Siria. 

I cittadini dei Paesi sopra elencati sono esenti dall’obbligo di Visto di Transito Aeroportuale qualora rientrino in una delle seguenti condizioni: 

  • sono già titolari di un visto uniforme valido (Tipo C) o di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata (Tipo D) o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro; 
  • sono titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro della UE che non partecipa all’adozione del Regolamento CE n. 810/2009 o da uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen (es. Cipro), o i cittadini di paesi terzi titolari di uno dei titoli di soggiorno validi menzionati nell’allegato V del Reg. CE n. 810/2009, rilasciati da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d’America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare; 
  • sono titolari di un visto valido per uno Stato membro della UE che non partecipa all’adozione del Regolamento CE n. 810/2009, o per uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen (es. Cipro), o per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d’America, quando si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o quando, dopo aver utilizzato tale visto, ritornano dal paese di rilascio; 
  • sono familiari di cittadini dell’Unione; 
  • sono titolari di passaporto diplomatico; 
  • sono membri dell’equipaggio di aerei e cittadini di una parte contraente la convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale. 

NB: Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto nazionale (tipo D), anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.