(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – Unità Tutela)
Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la situazione in cui un minore stabilmente residente in uno Stato viene:
- illecitamente trasferito in un altro Stato estero, oppure
- illecitamente trattenuto (c.d. “mancato rientro“) in un altro Stato (ad esempio a seguito di un soggiorno all’estero)
senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale ovvero senza autorizzazione giudiziale.
La sottrazione e il trattenimento all’estero di minore costituisce ipotesi di reato in base all’art. 574 bis del Codice penale, ove non si ravvisi altro, più grave reato (es. art. 605 c.p.) .
Nell’ottica di prevenire la sottrazione di un minore è opportuno:
- informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello Stato di appartenenza (o di residenza) dell’altro genitore;
- far riconoscere, ove possibile, nello Stato di appartenenza (o residenza) dell’altro genitore l’eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore ottenuto in Italia (o nel Paese di residenza), ovvero avviare direttamente in quello Stato analoga procedura;
- far sottoscrivere all’altro genitore un impegno di rientro in Italia alla data stabilita;
- chiedere al giudice competente di vietare l’espatrio del minore senza il consenso dell’altro;
- non concedere l’assenso al rilascio del passaporto del minore ovvero revocare l’assenso a suo tempo rilasciato.
Ove la sottrazione sia già avvenuta, il genitore o, se diverso, il titolare del diritto di affido può:
- rivolgersi all’Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia (autoritacentrali.dgmc@giustizia.it) se tra l’Italia e il Paese di presunta destinazione del minore è in vigore la Convenzione de L’Aja del 25.10.1980 o il Regolamento (UE) 2019/1111. Se ne ricorrono i presupposti, attraverso l’Autorità Centrale, è possibile proporre un’istanza di ritorno del minore oppure un’istanza per la regolamentazione del diritto di visita.
- valutare di sporgere denuncia presso gli organi di Polizia giudiziaria competenti.
Il MAECI, non può:
- rappresentare il connazionale in giudizio;
- fornire sostegno economico, salvo il caso in cui l’interessato sia indigente e residente all’estero;
- agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali;
- adire la magistratura locale al fine di far riconoscere o eseguire un provvedimento nazionale;
- Rimpatriare coattivamente un minore sottratto.
C’è una sola “prevenzione” possibile per evitare situazioni di conflitto:
Privilegiare l’interesse superiore e primario del minore, cercando di raggiungere un accordo sulle modalità di affido e/o di visita.