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Testamenti

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (Art. 587 Codice civile).

Il testamento può essere pubblico (dichiarazione orale di volontà del testatore resa al notaio o al funzionario consolare in presenza di due testimoni), segreto (viene consegnato in busta chiusa al notaio o funzionario consolare, il quale redige un verbale di ricevimento), olografo (interamente scritto di pugno dal testatore, può essere depositato in ogni luogo e presso chiunque). Al decesso del testatore, il Console provvede alla pubblicazione del testamento olografo o segreto e ne dà notizia all’Archivio notarile distrettuale competente per il luogo di residenza o di iscrizione AIRE del defunto, ai fini della successiva iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti.

Principale normativa di riferimento: Legge 89/1913 artt. 61 e seg.; Codice civile artt. 587-623; Legge 307/1981.