Le missioni all’estero degli Enti Territoriali rientrano tra le “attività di mero rilievo internazionale” regolate dagli artt. 2 e 3 del DPR del 31 marzo 1994 nonché dall’art. 6, comma 7 della legge n. 131/2003 (c.d. legge La Loggia) e sono soggette a previa autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio del Ministri, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
L’Ente Territoriale è quindi tenuto a comunicare la propria missione all’estero con congruo anticipo (preferibilmente almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio viaggio), indicando lo scopo, la durata, i soggetti che ne prenderanno parte, con rispettiva qualifica, a:
– Dipartimento Affari Regionali e le Autonomie (DARA), Servizio per le Attività Internazionali del sistema delle Autonomie Territoriali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
– Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, DGSP Ufficio VII;
– Regione di appartenenza (se trattasi di Enti sub-regionali).
Qualora le missioni all’estero comportino incontri con gli organi rappresentativi a livello centrale o regionale di Paesi esteri, gli Enti Territoriali si coordinano altresì, per l’organizzazione delle stesse, con le Rappresentanze diplomatiche e consolari dello Stato (art. 3 del sopracitato DPR).
Si ricorda l’utilità di comunicare al DARA e, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – nel mese di ottobre di ogni anno – l’eventuale Programma Promozionale Regionale (PPR) attraverso il quale la Regione o Provincia Autonoma fornisce un calendario di massima relativo anche alle previste missioni all’estero per l’anno seguente (art. 1 del sopracitato DPR).