Qual è la durata del distacco?
Per gli END presso la Commissione, la normativa prevede che la durata del distacco non può essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni e può essere oggetto di proroghe fino ad un massimo di quattro anni. In casi eccezionali possono essere concesse proroghe per un massimo di due anni supplementari al termine dei 4 anni. Per i distacchi presso altre Istituzioni, Organi e Organismi (incluse le Agenzie) è opportuno far riferimento alle specifiche normative.
Come e da chi viene stabilita la durata del distacco?
La durata (ed eventuali proroghe) del distacco viene decisa dall’Istituzione, Organo o Organismo ricevente, d’accordo con l’Amministrazione di provenienza dell’Esperto.
Da quando decorre il distacco?
La data del previsto inizio del distacco e la durata dello stesso sono generalmente riportate nel bando di pubblicità END. Tali informazioni sono comunque indicate nella lettera di proposta di distacco che la Commissione – o altra Istituzione, Organo o Organismo, presso la quale avviene il distacco – invia all’Amministrazione di provenienza dell’Esperto, a selezione avvenuta.
Comunicazione del distacco
La conferma del distacco, eventuali proroghe e la cessazione del periodo di distacco END vanno comunicate da parte dell’Amministrazione di appartenenza all’ Unità AIG della Direzione Generale per l’Unione Europea (dgue-aig.candidature@cert.esteri.it oppure: dgue-aig.candidature@esteri.it per posta elettronica non certificata) per l’aggiornamento del proprio archivio END.