Introduzione
Oggi la casa comune europea poggia su fondamenta solide. Il Parlamento, eletto a suffragio universale, garantisce legittimità democratica al sistema istituzionale dell’Unione. L’euro ha preso il posto delle monete nazionali in 17 degli attuali stati membri dell’Ue, la libera circolazione delle persone è ormai una realtà consolidata e politiche comuni e coordinate vengono portate avanti in settori strategici come la politica estera, la difesa, la competitività, la sicurezza, l’ambiente, l’agricoltura e la coesione economica e sociale.
Al nocciolo originario dei sei Paesi fondatori (Francia, Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) se ne sono aggiunti, in diverse tappe, altri ventuno, si’ che attualmente i Paesi membri dell’UE sono ben ventisette. Danimarca, Irlanda e Regno Unito hanno fatto il loro ingresso nell’allora Cee il primo gennaio del 1973, la Grecia nel 1981, la Spagna e il Portogallo nel 1986, l’Austria, la Finlandia e la Svezia nel 1995. Dopo la crescita progressiva da 6 a 15 membri, l’Unione europea ha realizzato il 1° maggio 2004 il più grande allargamento della sua storia, in termini di ampiezza e di diversità. Sono stati ben 10, infatti, i Paesi entrati a far parte della Ue: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria.
Ad essi si sono aggiunti Bulgaria Croazia e Romania. Cenni storici Dalle origini all’Atto Unico Il cammino per arrivare all’attuale configurazione della casa comune europea è stato lungo, contrassegnato da ampie pause di riflessione sul processo di crescita e da ostacoli non sempre facili da superare. Nel 1941 Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi avevano tracciato il profilo di un’Europa federale nel Manifesto di Ventotene. Fu però solo dopo la guerra che la costruzione europea cominciò a muovere i primi passi sotto la spinta della necessità politica di rimuovere le cause di scontro tra i principali Paesi del Vecchio Continente rimasti al di qua della Cortina di ferro.
Nel 1949 nacque così il Consiglio d’Europa, organismo fondato da Francia, Regno Unito, Belgio e Irlanda con una funzione esclusivamente consultiva, rimasto sempre al di fuori del quadro istituzionale della Comunità europea. Il progetto di Jean Monnet che diede vita alla Ceca (Comunità europea del carbone e dell’acciaio) fu invece presentato a Parigi dal Ministro degli Esteri francese Robert Schuman il 9 maggio del 1950, giornata diventata poi Festa dell’Europa.
Quasi un anno dopo, il 18 aprile del 1951, avvenne la posa della prima pietra della costruzione comunitaria: i sei Paesi fondatori sottoscrissero il Trattato istitutivo della Ceca in base al quale, a Lussemburgo, venne creata un’Alta Autorità sovranazionale indipendente con il compito di far rispettare regole comuni fissate per la produzione e il commercio di carbone e acciaio. Poco dopo arrivò anche la prima battuta d’arresto. Nel ’52, su iniziativa della Francia, i Sei firmarono a Parigi il Trattato per la Comunità europea di difesa (Ced) che però non entrò mai in vigore a causa della mancata ratifica da parte del Parlamento francese. Le Conferenze di Messina (1955) e quella di Venezia (1956), seguite dalla firma a Roma, nel ’57, dei Trattati istitutivi della Comunità economica europea (Cee) e della Comunità Europea per l’energia atomica (Euratom), ridiedero slancio all’idea di un’Europa sempre più integrata. Successivamente, nel corso degli anni ’60, il processo di integrazione compì passi in avanti attraverso la realizzazione dell’unione doganale e la firma del Trattato che unificò gli esecutivi delle tre Comunità e stabilì il principio dell’unità di bilancio.
Nel 1972, per rafforzare il coordinamento tra le politiche di gestione del cambio dei Paesi europei e garantire stabilità fissando margini di fluttuazione al fine di salvare il meccanismo dei prezzi di sostegno della politica agricola comune (Pac), prese corpo il cosiddetto “serpente monetario”. Nel ’79 il serpente monetario si trasformò in un vero e proprio accordo di cambio e assunse la denominazione di Sistema monetario europeo (Sme). Nello stesso anno, il Parlamento europeo venne eletto per la prima volta a suffragio universale. Nel febbraio 1984 il progetto di Trattato sull’Unione europea sostenuto da Spinelli (una vera e propria prima bozza di Costituzione europea) venne approvato a larghissima maggioranza dal Parlamento europeo. Nel 1985 fu firmato l’accordo di Schengen da parte di Francia, Germania e i Paesi del Benelux per facilitare l’eliminazione dei controlli alle frontiere interne, superando le resistenze incontrate nel promuovere la libera circolazione delle persone e la cooperazione giudiziaria all’interno del quadro istituzionale della Comunità.
Nel dicembre dello stesso anno, il Consiglio europeo a Lussemburgo decise di modificare il Trattato di Roma e di dare nuovo impulso al processo di integrazione europea elaborando un Atto unico europeo, firmato a L’Aia nel febbraio 1986. Oltre a realizzare importanti riforme istituzionali, l’Atto Unico europeo permise il proseguimento del cammino verso il completamento del mercato unico. Per tradurre in realtà entro il 1992 gli obiettivi fissati con l’Atto Unico, nel 1987 Jacques Delors, nella veste di presidente della Commissione europea, presentò un ambizioso programma normativo ed operativo per assicurare l’eliminazione di ogni residuo ostacolo alla libera circolazione di persone, beni, capitali e servizi. La creazione dello spazio economico unificato aprì la strada alla successiva introduzione della moneta unica. A Maastricht la Comunità diventa Unione Sotto la spinta dei grandi mutamenti intervenuti sulla scena internazionale alla fine degli anni ’80 con la caduta del muro di Berlino, la strada che condusse alla moneta unica e all’attuale assetto istituzionale fu imboccata dai Paesi membri della Cee nel 1990 con l’entrata in vigore della prima fase dell’Unione economica e monetaria e con l’avvio, al Consiglio europeo di Roma, delle Conferenze intergovernative sull’Unione economica e monetaria e sull’Unione politica che si sarebbero poi concluse a Maastricht nel ’92 con la firma dell’omonimo Trattato.
Istituendo un’Unione europea (Ue), destinata “a segnare una nuova tappa nel processo di creazione di un’Unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini”, Maastricht ha impresso un’autentica svolta al processo di integrazione europea. Quella che fino ad allora era stata comunemente indicata come Cee (Comunità economica europea) diventò Comunità europea (Ce), andando a costituire il primo pilastro dell’Unione Europea.
Il Trattato di Maastricht ha inoltre introdotto nuove politiche e forme di cooperazione: la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza (c.d. “secondo pilastro”) e nel settore della giustizia ed affari interni (c.d. “terzo pilastro”). Con Maastricht quindi l’Unione si espande e si rafforza in attesa di ampliarsi agli altri Stati del Continente. La costruzione comunitaria, attraverso i Trattati di Amsterdam e Nizza, ha poi compiuto altri importanti passi in avanti. L’accordo di Schengen è stato incorporato nel quadro normativo dell’Unione, è stato dato nuovo impulso alla cooperazione tra le forze di polizia, nel campo giudiziario e nella difesa, è stata resa più semplice la possibilità di cooperazioni rafforzate tra gruppi ristretti di Paesi Ue ed è stata istituita la figura di Alto Rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza comune (il cosiddetto Mr. Pesc), incarico inizialmente ricoperto da Javier Solana, ex Ministro degli Esteri spagnolo ed ex Segretario Generale della NATO.
Dopo l’abolizione dei controlli alle frontiere interne dell’UE (1998-’99) e l’introduzione effettiva, il 1 gennaio 2002, della moneta unica, il successivo passo è stato compiuto con la definizione di un Trattato Costituzionale necessario per assicurare il buon funzionamento di un’Unione , allargatasi dal 1 maggio 2004 a ben 25 Paesi, fino agli attuali 27 membri. Tale Trattato Costituzionale europeo, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, non è tuttavia entrato in vigore. Il processo di ratifica da parte degli Stati membri si è infatti interrotto a seguito dell’esito negativo dei referendum popolari del 2005 in Francia e nei Paesi Bassi.
Istituzioni
Il Consiglio europeo Un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’integrazione europea è svolto dal Consiglio europeo, che a seguito delle innovazioni introdotte con il Trattato di Lisbona è formalmente inserito nel novero delle istituzioni dell’Unione. Esso riunisce almeno due volte a semestre i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri e ha il compito di garantire l’impulso necessario allo sviluppo dell’Unione e di definirne gli orientamenti politici generali. E’ dotato di un Presidente stabile, che viene eletto dallo stesso Consiglio europeo (a maggioranza qualificata) per un periodo di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta, con il compito di presiedere e preparare le riunioni (in cooperazione con il Presidente della Commissione europea e in base ai lavori del Consiglio Affari Generali) e di rappresentare l’Unione all’esterno per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune (fatte salve le attribuzioni dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza).
Il triangolo istituzionale Il Consiglio dell’Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione europea costituiscono il cosiddetto ‘triangolo istituzionale’ all’interno del quale si sviluppa, secondo quanto stabilito dai Trattati, il processo legislativo e decisionale dell’Ue. Un processo attraverso il quale l’Unione interviene sulle materie che rientrano tra le competenze indicate dai Trattati e sempre nel rispetto del principio della sussidiarietà, cioè facendo a livello dell’Unione solo quello che non può essere adeguatamente realizzato a livello di singoli Stati membri.Solo la Commissione ha il potere di iniziativa legislativa. Ogni sua proposta deve però passare al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Ue per essere trasformata in atto giuridico.
Per decidere un’azione sul piano legislativo si segue principalmente la procedura legislativa ordinaria, che attribuisce congiuntamente al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione la veste di legislatori. Nei casi espressamente previsti dai trattati, si applica invece la procedura legislativa speciale, che attribuisce la funzione decisionale esclusivamente al Parlamento europeo o al Consiglio dell’Unione, con la partecipazione rispettivamente dell’uno o dell’altro. Il Consiglio dell’Unione europea, solitamente composto dai ministri competenti degli Stati membri, si articola in dieci formazioni, di cui due espressamente previste dal Trattato sull’Unione europea (Affari Generali e Affari Esteri) e le altre corrispondenti alle aree tematiche così come definite a seguito del Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002. Il calendario dei lavori del Consiglio dell’Unione è fissato dalla presidenza di turno, che – con l’eccezione del Consiglio Affari Esteri – per sei mesi spetta a uno dei tre Paesi membri che compongono il gruppo di Stati membri incaricati di assicurare la presidenza del Consiglio per un periodo continuativo di diciotto mesi secondo un sistema di rotazione paritaria.
Il Consiglio si riunisce a Bruxelles e, nei mesi di aprile, giugno e ottobre, in Lussemburgo. Il Parlameneto europeo, eletto per la durata di cinque anni dai cittadini dei Paesi membri, realizza il coinvolgimento dei popoli dell’Unione nel processo decisionale. Esso ha ottenuto nel corso degli anni poteri sempre più significativi: insieme al Consiglio, svolge la funzione legislativa dell’Unione e adotta, in via definitiva, il bilancio comunitario. Esso partecipa inoltre alla procedura di nomina della Commissione europea. La Commissione europea, composta per un periodo di cinque anni da 27 personalità indicate dai diversi Paesi membri, ma operanti in completa autonomia rispetto alle autorità nazionali – rappresenta il motore della macchina dell’Unione. Ad essa spetta presentare proposte legislative, nonché svolgere la funzione esecutiva, difendere gli interessi generali dell’Unione ed essere la “guardiana” dei Trattati, vigilando sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di Giustizia dell’UE.
A seguito delle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona, ne fa parte, con funzioni di Vice Presidente, l’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. La Corte di Giustizia e la Corte dei Conti La Corte di Giustizia ha sede a Lussemburgo e assicura il rispetto e, in via esclusiva, l’interpretazione del diritto comunitario. La Corte è assistita dal Tribunale di primo grado, istituito nel 1989, che si occupa in particolare del contenzioso amministrativo delle istituzioni europee e delle controversie suscitate dalle regole di concorrenza comunitarie. La Corte dei Conti europea esercita competenze analoghe agli omonimi organismi nazionali. Ha infatti il compito di verificare la legittimità delle entrate e delle spese dell’Unione e la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Ue.
Organi e Agenzie
La volontà di favorire la crescita e lo sviluppo economico dell’Unione, di rafforzare un dialogo strutturato tra cittadini europei, amministrazioni locali e istituzioni dell’Unione ha favorito l’arricchimento della struttura istituzionale originaria. La Banca Centrale Europea (Bce), insieme alle banche centrali dei Paesi che hanno adottato l’euro (cosiddetto “Eurosistema”), è responsabile della politica monetaria e garante del corretto funzionamento dei sistemi di pagamento transfrontalieri, effettua le operazioni di cambio, detiene e gestisce le riserve ufficiali di cambio dei Paesi della zona euro e provvede a creare moneta. La Bce, che ha sede a Francoforte, ha come obiettivo principale quello di mantenere la stabilità dei prezzi nella zona euro, preservando in tal modo il potere d’acquisto dell’euro. La struttura e le funzioni di questo organismo indipendente e sovranazionale sono state stabilite con il Trattato di Maastricht. La Banca Europea per gli Investimenti (Bei) è invece il vero e proprio braccio finanziario dell’Unione: la principale finalità della sua attività è quella di sostenere progetti di investimento per favorire lo sviluppo equilibrato degli Stati membri.
Il Consiglio dei governatori della Bei è composto dai Ministri dell’Economia dei Paesi dell’Unione. Il compito di rappresentare davanti alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento gli interessi delle parti sociali e della società civile spetta al Comitato economico e sociale, mentre il Comitato delle regioni, composto dai rappresentanti delle regioni dei Paesi dell’Unione, vigila sul rispetto dell’identità e delle prerogative degli enti locali. Questo Comitato, nell’ambito del processo decisionale comunitario, deve essere obbligatoriamente consultato in settori come la politica regionale, l’ambiente e l’istruzione.
Dal 1995, è stata istituita la figura del Mediatore europeo (Ombudsman) a cui possono rivolgersi tutti i cittadini, ma anche le istituzioni e le aziende residenti nell’Unione che si ritengano vittime di un atto di cattiva amministrazione da parte di istituzioni e organi comunitari. Dagli anni ’70 sul territorio comunitario operano anche 29 Agenzie o organismi assimilabili alle Agenzie (3 delle quali, l’Agenzia dell’Unione Europea dei Diritti Fondamentali, l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche e l’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere, attualmente in fase di costituzione, diverranno pienamente operative nel corso dei prossimi mesi).
Le Agenzie svolgono compiti specifici definiti al momento della loro creazione. La loro costituzione risponde tanto al desiderio di decentrare determinate competenze degli organismi comunitari, quanto all’esigenza di far fronte a nuovi compiti di natura tecnica o scientifica. Le prime – il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e la Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro – sono sorte negli anni ’70. Negli anni ’90, durante il processo di completamento del mercato interno, ha iniziato la propria attività una seconda generazione di agenzie, che hanno dato vita all’attuale modello comunitario. Queste agenzie operano in molti settori: dalla salvaguardia dell’ambiente alla sicurezza del lavoro, dal monitoraggio dei diritti umani e delle tossicodipendenze alla garanzia della sicurezza alimentare, marittima e aerea. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla descrizione presente nella sezione “Opportunità” alla voce “Opportunità di lavoro nelle Agenzie ed Organismi UE”.