Lo straniero che intende fare ingresso in Italia deve disporre di adeguati mezzi finanziari che possano garantire il proprio sostentamento durante il soggiorno nonché il ritorno nel Paese di origine o di residenza. La disponibilità di tali mezzi finanziari costituisce uno dei presupposti indispensabili per l’ingresso nello Spazio Schengen così come previsto dal Codice dei visti.
In attuazione dell’Art. 4 co. 3 del Testo Unico sull’immigrazione (D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998), il Ministero dell’Interno ha emanato, in data 1° marzo 2000, la Direttiva sulla definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
Ai sensi della Direttiva, lo straniero può dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari mediante l’esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito.
Salvo che le norme non dispongano diversamente, allo straniero viene inoltre richiesto di dimostrare la disponibilità di un alloggio nel territorio nazionale (per tramite ad esempio della prenotazione alberghiera o di una dichiarazione di ospitalità).
Il possesso di sufficienti mezzi di sostentamento, oltre a costituire un requisito fondamentale per il rilascio del visto d’ingresso, può essere accertato in sede di controlli di polizia all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne. Laddove lo straniero non fosse in grado di dimostrare la disponibilità delle risorse necessarie incorrerebbe in un Provvedimento di respingimento a opera delle Autorità di Polizia di frontiera.