Nuovi fattori di rischio hanno fatto la loro comparsa su scala globale dando origine a minacce molteplici e difficilmente prevedibili, anche a fronte dell’intenso lavoro di monitoraggio e analisi degli organi preposti. E’ importante assumere scelte di viaggio consapevoli e responsabili, informarsi sulle condizioni di sicurezza e le normative in vigore nei propri Paesi di destinazione.
Informazioni qualificate sono messe a disposizione degli utenti su questo portale: https://www.viaggiaresicuri.it
Se state per partire per un viaggio, è importante informarsi sulle condizioni di sicurezza e le normative in vigore. L’Unità di Crisi mette a disposizione degli utenti il portale http://www.viaggiaresicuri.it, che contiene informazioni qualificate su tutti i Paesi del mondo.
Consultate anche il sito della sede diplomatica o consolare del Paese dove vi recherete:
Prima di recarvi all’estero, ed in particolare se la vostra destinazione è un Paese considerato a rischio, vi consigliamo di registrare il vostro viaggio sul sito Dove siamo nel mondo al fine di permettere all’Unità di Crisi della Farnesina, nell’eventualità in cui si verifichino situazioni di grave emergenza, di attivare i contatti e pianificare con maggiore rapidità e precisione interventi di soccorso.La registrazione può essere fatta tramite web, sms, o telefono non prima di 30 giorni dalla data di partenza. Tutti i dati vengono cancellati automaticamente dalla banca dati dell’Unità di Crisi due giorni dopo la data di rientro in Italia indicata.
Le Ambasciate e gli Uffici consolari di prima categoria, rilasciano un documento di viaggio provvisorio (ETD – Emergency Travel Document), come previsto dall’art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 71/2011, in caso di furto, smarrimento, distruzione o temporanea indisponibilità del passaporto o di altro documento di viaggio. Il predetto documento viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane presenti sia in Europa sia nei Paesi extra europei ed è valido per un solo viaggio di rientro in Italia o verso lo Stato di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione. In area Schengen, nell’ambito delle proprie policies commerciali, alcune compagnie aeree potrebbero consentire l’imbarco previa esibizione della denuncia di furto o smarrimento resa presso le autorità di polizia localiPer ulteriori informazioni visitate le pagine:Furto e smarrimento documentiAssistenza economica all’estero
Per sapere in che modo la rappresentanza diplomatico consolare può venirvi in aiuto in caso di arresto in un Paese straniero visitate la pagina Assistenza ai detenutiElenco delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nel mondo
Se vi trovate in un Paese dove non c’è un’Ambasciata o Consolato italiano, potete richiedere la protezione consolare ad una Rappresentanza diplomatico-consolare di uno Stato membro dell’Unione Europea.Per maggiori informazioni visitate la pagina Servizi consolari.
Il Visa Waiver Program è il programma “Viaggio senza visto” del Governo degli Stati Uniti che permette di recarsi nel Paese senza richiedere un visto di ingresso. E’ necessario però ottenere l’autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti.Per tutte le informazioni consultate il sito US Embassy in Italy.
Quando situazioni contingenti di particolare rilevanza limitano il diritto all’espatrio o la sicurezza dei cittadini italiani (ad esempio: visitare o vivere in paesi esteri fra di loro ostili), si può procedere al rilascio di un secondo passaporto che avrà la stessa scadenza del primo.Nel foglio annotazioni del primo e del secondo passaporto verrà riportata la dicitura “duplicato del passaporto n.” apponendo in ognuno di essi il numero dell’altro passaporto. Il secondo passaporto può essere rilasciato solo su richiesta specificamente motivata e solo quando tali motivazioni vengano riconosciute valide dall’ufficio che rilascia il passaporto (Questura o rappresentanza diplomatico-consolare).
Recapiti della rete diplomatico consolare all’estero
La determinazione rilasciata dall’ufficio competente deve contenere anche la possibilità di detenere contemporaneamente i due passaporti o la prescrizione di depositarne di volta in volta uno presso l’autorità che ha emesso il passaporto.
Alcuni Paesi non riconoscono la proroga della validità della carta di identità (con timbro sul documento cartaceo o con il certificato per la carta d’identità elettronica).Non essendo possibile stilare un elenco preciso di questi Paesi, il Ministero dell’Interno autorizza chi possiede una carta scaduta ma prorogabile o già prorogata a chiederne al proprio Comune la sostituzione con una nuova. Vi consigliamo di visitare la voce “FOCUS” del sito Viaggiare sicuri e/o di informarsi presso la rappresentanza diplomatico-consolare presente in Italia del Paese in cui si vuole viaggiare.
E’ bene rivolgersi anche alle autorità del paese di destinazione per informazioni sulle norme che riguardano l’ingresso dei minori ed eventualmente verificare con la compagnia di trasporto la procedura contrattuale per i minori non accompagnati.Per maggiori informazioni cliccate quiQui trovate i recapiti delle rappresentanze diplomatico-consolare straniere in Italianotare un viaggio o acquistare un biglietto, verificate sempre le prescrizioni sui documenti accettati dal Paese dove volete recarvi sul sito www.viaggiaresicuri.it ed il sito www.poliziadistato.it
Per informazioni approfondite consultare il sito della Polizia di Stato e la pagina Passaporto.
Sì. Per il rilascio del passaporto a un minore di 18 anni, è sempre necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali) da prestare davanti all’ufficio che rilascia il passaporto. Se uno dei due genitori non può presentarsi di persona, può essere allegata una fotocopia del suo documento firmato in originale. Se uno dei due genitori non vuole prestare l’assenso, si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare. Ulteriori informazioni sono alla pagina Passaporto.
Nello specifico il testo dell’articolo 3-bis della Legge n. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del rilascio del documento il genitore richiedente possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.
L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione A.I.R.E.
Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Ulteriori informazioni sono alla pagina Passaporto.
L’agenzia delle dogane ha realizzato una carta doganale dei viaggiatori che contiene le informazioni necessarie per lo sdoganamento dei beni che più frequentemente i viaggiatori portano al seguito e che è consultabile sul sito dell’Agenzia.Ulteriori informazioni sono alla pagina Passaporto.
E’ una guida di facile e pronta consultazione per conoscere le principali disposizioni doganali che regolano bagagli, cose e animali al seguito del viaggiatore. Uno strumento di aiuto per chi arriva o parte dal nostro Paese, per essere in grado di predisporre in anticipo gli eventuali documenti necessari alla dogana. Fornisce inoltre utili informazioni a chi effettua l’acquisto di prodotti tramite internet.