Borse di studio, Titoli, Visti-Studio
Ogni anno il Governo italiano mette a disposizione borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all’estero per portare a termine studi formali e/o per seguire programmi di studio o ricerca, bilaterali o multilaterali, in Italia. Tutte le informazioni (l’elenco dei Paesi destinatari delle borse di studio, il bando, la piattaforma web per la candidatura on line, ecc.) si trovano alla pagina
Borse di studio offerte dal Governo Italiano a stranieri e cittadini I.R.E. e sul nuovo portale “
Study in Italy” nella sezione “
Borse di studio“.
Ogni anno il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) pubblica le norme per l’accesso degli
studenti stranieri ai corsi universitari. Per maggiori informazioni visitate il sito del MIUR alla pagina Studenti stranieri, dove vengono riportate informazioni dettagliate sulle procedure e sul calendario degli adempimenti per l’immatricolazione alle Università italiane, alle Accademie di Belle Arti, ai Conservatori, alle Scuole di specializzazione non mediche e ad altri corsi. Il Ministero degli Affari Esteri ha approntato un portale che illustra i vari passi della
procedura per l’iscrizione. Qui le informazioni sono disponibili anche in
lingua inglese.
Per l’Anno Accademico 2024/2025 i corsi accademici della Formazione Superiore per i quali è possibile effettuare la preiscrizione attraverso il portale UNIVERSITALY sono i seguenti:
- corsi di Laurea, Laurea Magistrale (biennale o a ciclo unico)
- corsi delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM)
- corsi erogati dalle Scuole Superiori di Mediazione Linguistica (SSML)
- programmi di mobilità internazionale Marco Polo e Turandot
- corsi delle scuole di specializzazione
- dottorati di ricerca
- corsi di perfezionamento
- master universitari di primo e secondo livello
- corsi singoli
- corsi di lingua e cultura italiana presso l’Università per gli studi Roma Tre, l’Università per stranieri di Perugia, di Siena, di Reggio Calabria “Dante Alighieri”
- corsi Propedeutici (Foundation Course)
- corsi erogati dagli Istituti di Specializzazione in Psicoterapia
I titoli di studio stranieri non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Per informazioni su come ottenere il riconoscimento consultate il sito del
CIMEA – Centro Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche. In
questa pagina del sito web del Ministero potrete verificare se l’Italia ha stipulato un accordo governativo con il Paese di vostro interesse per il riconoscimento dei titoli di studio. Se intendete intraprendere un percorso di studi o un percorso professionale in Italia, vi consigliamo vivamente di curare il perfezionamento del vostro titolo di studi/titolo professionale prima di trasferirvi in Italia. Infatti, il processo di perfezionamento vede coinvolte Autorità straniere e uffici consolari italiani all’estero.
Occorre legalizzare il titolo originale, munirlo di una traduzione ufficiale prefettizia o consolare o autenticata da traduttori giurati presso i Tribunali della Repubblica o i Consolati e di una “dichiarazione di valore in loco”. Mentre la legalizzazione del titolo viene usualmente effettuata dal Ministero degli Affari Esteri del Paese dove il titolo è stato conseguito, la “dichiarazione di valore” viene rilasciata dalle Autorità consolari italiane, nella cui circoscrizione il titolo di studio è stato conseguito. Per informazioni generali su legalizzazioni e traduzioni ufficiali, leggete la pagina
Traduzione e legalizzazione di documenti di questo sito.
La “dichiarazione di valore il loco” di un titolo di studio estero attesta l’autenticità del titolo e indica i requisiti di accesso, la durata del corso di studi, il valore legale o abilitativo o professionale nell’ordinamento del Paese estero ai fini dell’esercizio di una professione o per la prosecuzione degli studi nel Paese estero. Per tali ragioni è necessario presentare alle Autorità consolari italiane l’originale del titolo di studio. E’ bene procurarsi la “dichiarazione di valore” prima di recarsi in Italia e prendere gli opportuni contatti con le Autorità consolari. Se la procedura viene fatta quando si è già in Italia, i titoli di studio dovranno viaggiare per posta o dovranno essere affidati a un delegato e a un’agenzia di servizi. Ciò può aumentare costi e rischi di smarrimento. Per maggiori informazioni sui titoli di studio, consultate il
portale studiare-in-italia.it messo a punto dal
MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) in collaborazione con
CIMEA (Centro Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche).
Si può rivolgere al Ministero degli Affari Esteri – DGDP – Ufficio IV, che offre gratuitamente un servizio di assistenza per la richiesta di rilascio. La procedura consiste essenzialmente nel trasmettere il titolo originale di studio alle Autorità consolari italiane nel Paese di conseguimento per ottenere – riservatamente – le informazioni necessarie a confermare l’autenticità del titolo e il suo valore nell’ordinamento locale. Sia per la natura confidenziale della procedura sia per le difficoltà oggettive poste dalle varie situazioni locali dei Paesi dai quali i rifugiati provengono la procedura può richiedere fino a molti mesi. I titolari di protezione internazionale devono consegnare o far pervenire per posta il titolo di studio originale e produrre copia del permesso di soggiorno e di un documento di identità italiano. Coloro che vogliono farsi assistere da un Centro riconosciuto di aiuto ai rifugiati o da persona di fiducia devono produrre specifica delega nominativa, indicando con precisione recapiti e indirizzo di domiciliazione ai fini della riconsegna dei documenti a fine procedura.
Se avete bisogno del visto turistico per entrare in area Schengen, avete sicuramente bisogno del visto per studiare in Italia. Se invece siete cittadini di un Paese esentato dal visto Schengen per soggiorni fino a 90 giorni, avrete bisogno del visto solo se il vostro soggiorno studio si protrarrà per più di 90 giorni.
Oltre al visto-studio generico, esistono altre 6 tipologie di visto-studio: studio – immatricolazione Università; studio corso singolo universitario; studio post-laurea; studio-programma di scambio e mobilità; studio-tirocinio e studio-formazione professionale. Per verificare i requisiti per ognuno di questi tipi di visto, consultate il database il
visto per l’Italia.
Per l’anno accademico 2024 – 2025, se richiedete un visto per l’immatricolazione in un’Università italiana (visto studio-Università), dovete dimostrare una disponibilità minima annuale di € 6.079,45. Tale cifra è commisurata all’importo per l’anno del cosiddetto “assegno sociale”. Se il vostro corso di studi si sviluppa su più anni, è sufficiente che dimostriate le disponibilità per il primo anno. Per tutte le altre tipologie di visto per studio, per conoscere l’entità delle risorse richieste, dovete fare riferimento alla
Tabella A della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1°.3.2000, che prevede una quota fissa ed una quota giornaliera. Di conseguenza, l’importo totale varia in dipendenza della durata del soggiorno, cioè del corso di studi.
No. Nel caso dei soggiorni per studio, la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria non rientrano fra i documenti considerati idonei a dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento. Dovete avere garanzie economiche personali, familiari o fornite da Istituzioni ed Enti italiani (comprese le Università), da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana. Per maggiori informazioni visitate il sito del MIUR alla pagina
Studenti stranieri.
Lo studente regolarmente ammesso che richieda il visto per “studio – immatricolazione università” deve dimostrare che la propria famiglia dispone dei mezzi economici sufficienti per mantenerlo agli studi in Italia. Se un soggetto esterno al nucleo familiare (associazioni, amici o parenti residenti in Italia) garantisce il suo mantenimento con una dichiarazione di ospitalità e un impegno scritto (dimostrando nel contempo le risorse necessarie), questo costituisce un elemento positivo, ma non determinante, per l’ottenimento del visto. La decisione spetta agli uffici visti locali.
Non sarà necessario. Il visto costituisce il permesso di entrare in Italia la prima volta con la motivazione riportata sull’etichetta visto (studio-Università, in questo caso). Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, lo studente straniero deve presentare una richiesta di permesso di soggiorno all’Ufficio Immigrazione della Questura competente per il Comune di residenza. Il permesso di soggiorno è il titolo che legittima la presenza dello straniero in Italia. Deve essere rinnovato prima della sua scadenza.
È possibile, se non siete principianti e se avete già una conoscenza della lingua a livello intermedio. Per studiare la lingua italiana, un requisito per il visto studio è che i corsi siano di livello superiore. Inoltre, deve trattarsi di corsi a tempo pieno e di durata determinata. Le Università per stranieri di Perugia e di Siena, L’Università degli studi Roma tre offrono corsi prestigiosi e qualificanti ai fini dell’ottenimento della “
Certificazione Lingua Italiana di Qualità – CLIQ“. Questo sistema di valutazione e certificazione è in linea con gli standard scientifici fissati dal Consiglio d’Europa nel “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue”.
Sì. Il vostro permesso di lungo soggiorno vi dà diritto di viaggiare negli altri paesi Schengen fino ad un massimo di 90 giorni ogni 180 giorni. Tenete presente che non tutti i paesi europei sono paesi Schengen! Prima di comprare il biglietto di viaggio, consultate l’elenco dei paesi Schengen.Consulta l’elenco dei paesi Schengen.
La responsabilità di concedere l’autorizzazione alla proroga del soggiorno residenti spetta all’Ufficio immigrazione di zona a cui è necessario rivolgersi per ogni ulteriore informazione circa i requisiti da soddisfare e la documentazione da presentare.
Sì. Il permesso di soggiorno per studio consente di svolgere un’attività lavorativa part-time per un massimo di 20 ore settimanali, anche per l’intero anno e per non più di 1.040 ore annuali.
Sì, se l’attuale permesso per studio è ancora valido. E’ necessario che lo studente stipuli un contratto di soggiorno per lavoro con il futuro datore di lavoro presso il SUI (Sportello Unico Immigrazione). Tutta questa materia è di competenza degli Uffici Immigrazione delle Questura italiane. Sui siti web delle Prefetture potrete trovare informazioni più dettagliate.
Dovrete porre questa domanda all’istituto estero presso il quale continuerete gli studi e, per sapere come procedere, alle autorità consolari di quel Paese in Italia. Molto probabilmente vi verrà richiesta una legalizzazione del vostro titolo italiano, una traduzione nella lingua del paese in cui lo vorrete far valere (o in una lingua veicolare) e, presumibilmente, un’attestazione del Consolato in Italia di quel Paese. In Italia, le legalizzazioni di atti amministrativi (quali i titoli di studio) sono una competenza degli uffici legalizzazioni delle Prefetture. Elenchi di traduttori giurati sono disponibili presso i Tribunali italiani. Nel suo sito il
CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) dedica una
sezione al riconoscimento dei titoli italiani all’estero che può risultare molto utile.