La Dichiarazione di Valore in loco di un titolo di studio o di abilitazione professionale conseguito all’estero è un documento rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane che descrive il valore del titolo nel Paese di origine. La Dichiarazione di valore non è una forma di riconoscimento del titolo, ma un documento di natura informativa che le istituzioni della formazione e le Amministrazioni competenti per il riconoscimento dei titoli in Italia possono utilizzare per la valutazione dei titoli stessi, ai fini del proseguimento degli studi, dell’esercizio professionale, etc.
Le informazioni riportate nella Dichiarazione di valore riguardano: natura e livello dell’istituzione che ha emesso il titolo estero; durata legale del corso di studio; requisiti di accesso al corso; eventuale votazione ottenuta con riferimento al sistema di valutazione vigente; valore del titolo nel Paese di origine ai fini del proseguimento degli studi ed eventualmente dell’esercizio della professione; ogni altra informazione eventualmente ritenuta utile alla sua valutazione in Italia.
L’Ufficio III della Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all’Estero e le Politiche Migratorie (DGIT), attraverso la rete diplomatico-consolare italiana all’estero, fornisce assistenza per il rilascio della Dichiarazione di Valore in loco esclusivamente ai titolari di protezione internazionale in Italia, in quanto per il proprio status non hanno la possibilità di rivolgersi al Paese di origine e recarvisi per ottenerla.
La Dichiarazione di valore viene rilasciata gratuitamente solo se richiesta per accertati motivi di studio (in tal caso sarà necessario allegare un certificato di iscrizione o di preiscrizione all’Università o Istituto Scolastico italiano), per fini di previdenza e assistenza sociale, o dietro comprovata documentazione che attesti lo status di indigenza, come previsto dall’art. 66 D. Lgs 71/2011.
Per tutti gli altri usi (lavoro, concorso, equipollenza, ecc.), il rilascio della dichiarazione di valore è soggetto alla corresponsione del diritto consolare di cui all’articolo 66O della Tabella dei Diritti Consolari. Per maggiori informazioni sulla tariffa consolare, si prega di consultare Normativa Consolare – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Il pagamento si effettua tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato sul sito della Rappresentanza diplomatico-consolare di riferimento, salvo eventuali diverse indicazioni da verificare con la Rappresentanza stessa.
In alternativa alla Dichiarazione di valore ed esclusivamente ai fini del proseguimento degli studi, si suggerisce di rivolgersi al CIMEA per verificare la possibilità di richiedere un Attestato di comparabilità del proprio titolo tramite il servizio gratuito CIMEA for Refugees.
La procedura di richiesta di Dichiarazione di Valore per titolari di protezione internazionale prevede le seguenti fasi:
- Fase preliminare.
Il/la richiedente deve inviare una e-mail all’indirizzo dgit-03.ddv@esteri.it per identificarsi e anticipare la documentazione scannerizzata.
Nella e-mail deve indicare:
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- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- domicilio in Italia;
- numero di telefono;
- finalità della Dichiarazione di Valore richiesta (proseguimento degli studi in Italia; riconoscimento professionale presso Ministero vigilante su professioni regolamentate – indicando quale professione e presso quale Ministero; altro, indicando la Pubblica Amministrazione italiana destinataria).
Alla e-mail vanno allegate le seguenti scansioni (fronte/retro e a colori):
-
- documentazione in suo possesso relativa al titolo o ai titoli di studio o abilitazione professionale per cui richiede la Dichiarazione di Valore (titolo/i di studio o abilitazione professionale, eventuali certificati degli esami sostenuti, eventuali traduzioni in italiano, etc.). Si invitano pertanto i richiedenti a visionare la sezione dedicata alle Dichiarazioni di valore sul sito della Rappresentanza diplomatico-consolare di riferimento, individuabile tramite Fast-IT – Trova il tuo Consolato, prima di procedere con l’invio. Nel caso di scuole internazionali, inviare una e-mail a dgit-03.ddv@esteri.it per ottenere indicazioni specifiche;
- permesso di soggiorno in corso di validità oppure Decreto attestante lo status di titolare di protezione internazionale in Italia;
- carta di identità o documento di viaggio rilasciato dalla Questura in corso di validità;
- ove necessario, documentazione atta a giustificare la discordanza tra le generalità riportate sui documenti di riconoscimento e quelle sui titoli di studio (es. certificato di concordanza anagrafica, certificato di matrimonio, ecc.);
- ove necessario, certificato di iscrizione o preiscrizione presso l’Ateneo italiano;
- ove necessario, documentazione atta a comprovare lo status di indigenza (es. attestazione di indigenza rilasciata dal Comune di residenza).
Se il/la richiedente intende delegare una terza persona (ad esempio il/la rappresentante legale di un centro di assistenza ai rifugiati) a seguire la pratica e ricevere i documenti per suo conto, è necessario includere una delega in carta libera al/la rappresentante, comprensiva delle generalità e dei recapiti completi della persona delegata, allegando la copia di un suo documento di identità.
- Trasmissione a DGIT Ufficio III della documentazione in originale.
Una volta esaminata la documentazione anticipata via e-mail ai fini dell’accertamento del diritto del/la richiedente a ricevere assistenza, l’Ufficio III fornisce istruzioni circa i documenti da produrre in originale per la richiesta di Dichiarazione di Valore.
Questi consistono normalmente, oltre ai documenti su richiamati, in:
- istanza di rilascio della Dichiarazione di valore (modello scaricabile qui); si ricorda di prendere visione della informativa sulla protezione dei dati personali;
- ogni altra documentazione accessoria richiesta dalla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per il territorio in cui il titolo di studio è stato conseguito;
- ricevuta dell’effettuato versamento bancario o dell’effettivo pagamento avvenuto mediante altre modalità predisposte dalla Sede.
Il/la richiedente può scegliere fra le seguenti modalità di consegna:
a) invio per posta raccomandata con ricevuta di ritorno corriere espresso a:
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all’Estero e le Politiche Migratorie (DGIT) – Ufficio III
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma
b) consegna a mano allo stesso indirizzo: in questo caso deve essere fissato un appuntamento con l’Ufficio.
- Restituzione della documentazione al/la richiedente (o delegata/o)
Quando l’Ufficio consolare competente avrà ritrasmesso la documentazione all’Ufficio III DGIT, l’Ufficio la restituirà al/la richiedente nella modalità prescelta (raccomandata o consegna a mano). Se il/la richiedente modifica il proprio domicilio, è tenuto/a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo per e-mail a dgit-03.ddv@esteri.it.