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Accesso agli atti (c.d. accesso documentale)

  • Data ultimo aggiornamento: 23 Giugno 2023

Con l’espressione “accesso documentale” ci si riferisce all’accesso agli atti disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e dal DPR 184/2006. La richiesta deve essere motivata e presentata da parte di chi ha un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” alternativamente:

  1. all’ufficio ha formato il documento o che lo detiene, i cui indirizzi sono consultabili nelle sottosezioni Articolazione degli uffici e Telefono e posta elettronica
  2. all’Ufficio Relazioni con il Pubblico