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Ufficio relazioni con il pubblico
Ministero dell’Interno - Cittadinanza
Rete uffici italiani all'estero
Rappresentanze straniere in Italia
Modulo di richiesta informazioni
(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. - UFFICIO III)
I soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 3 del Trattato di Osimo, già residenti nel territorio della zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste, che intendono avvalersi dell'art.17-bis, comma 1 lett. a), allegheranno all'istanza di riconoscimento la seguente documentazione:a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;c) certificato di residenza attuale;d) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);e) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza,dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell'interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;f) ogni utile documentazione comprovante l'appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell'art.3 del Trattato di Osimo allegheranno all'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell'art.17-bis, comma 1 lett. b), i seguenti documenti:
certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell'ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f;
certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente ed il genitore o ascendente;
certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;
ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.
DOPPIA CITTADINANZAA partire dal 16 agosto 1992 l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente, salvo disposizioni di accordi internazionali. La denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo 1963 comporta che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa.