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Dichiarazione di valore per i titolari di protezione internazionale in Italia

Pagina in aggiornamento

La Dichiarazione di Valore in loco di un titolo di studio o di abilitazione professionale conseguito all’estero è un documento rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane che descrive il valore del titolo nel Paese di origine. La Dichiarazione di Valore non è una forma di riconoscimento del titolo, ma un documento di natura informativa che le istituzioni della formazione e le Amministrazioni competenti per il riconoscimento dei titoli in Italia possono utilizzare per la valutazione dei titoli stessi, ai fini del proseguimento degli studi, dell’esercizio professionale, etc.

Le informazioni riportate nella Dichiarazione di Valore riguardano: natura e livello dell’istituzione che ha emesso il titolo estero; durata legale del corso di studio; requisiti di accesso al corso; eventuale votazione ottenuta con riferimento al sistema di valutazione vigente; valore del titolo nel Paese di origine ai fini del proseguimento degli studi ed eventualmente dell’esercizio della professione; ogni altra informazione eventualmente ritenuta utile alla sua valutazione in Italia.

L’Ufficio IV della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale (DGDP), attraverso la rete diplomatico-consolare italiana all’estero, fornisce assistenza per il rilascio della Dichiarazione di Valore in loco esclusivamente ai titolari di protezione internazionale in Italia (asilo, protezione sussidiaria, casi speciali), in quanto per il proprio status non hanno la possibilità di rivolgersi al Paese di origine e recarvisi per ottenerla. L’assistenza è gratuita. L’Ufficio IV della DGDP spedisce alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente la documentazione originale presentata dal/la richiedente. Laddove ne ricorrano i presupposti e le condizioni, la Rappresentanza redige la Dichiarazione di Valore e la trasmette insieme agli originali all’Ufficio IV DGDP. Per esigenze di riservatezza connesse allo status del/la richiedente e per i tempi di spedizione tramite corriere diplomatico, la procedura può richiedere anche diversi mesi.

NOTA BENE:
I titoli afghani, sudanesi, e yemeniti non sono al momento trattabili, a causa della sospensione del servizio di rilascio delle Dichiarazioni di Valore presso le Ambasciate italiane competenti territorialmente, dovuta alla situazione dei rispettivi Paesi. Si suggerisce di rivolgersi al CIMEA per verificare la possibilità di richiedere un Attestato di comparabilità del proprio titolo tramite il servizio gratuito CIMEA for Refugees. 

 

La procedura di richiesta di Dichiarazione di Valore per titolari di protezione internazionale prevede i seguenti passaggi:

1. Fase preliminare.

Il/la richiedente deve inviare una e-mail all’indirizzo dgdp-04@esteri.it per identificarsi e anticipare la documentazione scannerizzata.
Nella e-mail deve indicare:

    • nome e cognome;
    • luogo e data di nascita;
    • domicilio in Italia;
    • numero di telefono;
    • finalità della Dichiarazione di Valore richiesta (proseguimento degli studi in Italia; riconoscimento professionale presso Ministero vigilante su professioni regolamentate – indicando quale professione e presso quale Ministero; altro).

Alla e-mail deve allegare le seguenti scansioni (fronte/retro e a colori):

    • documentazione in suo possesso relativa al titolo o ai titoli di studio o abilitazione professionale per cui richiede la Dichiarazione di Valore (titolo/i di studio o abilitazione professionale, eventuali certificati degli esami sostenuti, eventuali traduzioni in italiano, etc.);
    • permesso di soggiorno in corso di validità, attestante lo status di titolare di protezione internazionale in Italia;
    • carta di identità o documento di viaggio rilasciato dalla Questura in corso di validità.

Se il/la richiedente intende delegare una terza persona (ad esempio il/la rappresentante legale di un centro di assistenza ai rifugiati) a seguire la pratica e ricevere i documenti per suo conto, è necessario includere una delega in carta libera al/la rappresentante, inclusiva delle generalità e dei recapiti completi della persona delegata, allegando la copia di un suo documento di identità.

2. Trasmissione a DGDP IV della documentazione in formato cartaceo.

Una volta esaminata la documentazione anticipata via e-mail e accertato il diritto del/la richiedente a ricevere assistenza, l’Ufficio IV dà istruzioni su quali documenti è necessario fornire in formato cartaceo per la richiesta di Dichiarazione di Valore.
Questi consistono normalmente in:

    • titolo/i di studio o di abilitazione professionale, in originale;
    • eventuale documentazione di studio aggiuntiva, in originale (esami, traduzioni in italiano, etc.);
    • copia fronte/retro del permesso di soggiorno e della carta di identità o del documento di viaggio;
    • istanza di rilascio della Dichiarazione di valore (modello scaricabile qui); si ricorda di prendere visione della informativa sulla protezione dei dati personali.

Il/la richiedente può scegliere fra le seguenti due modalità di consegna:

a) invio per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere espresso a:

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale (DGDP) – Ufficio IV
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma

b) consegna a mano allo stesso indirizzo: in questo caso deve essere fissato un appuntamento con l’Ufficio.

 

3. Restituzione della documentazione al/la richiedente (o delegata/o)

Quando l’Ambasciata o Consolato competente avrà ritrasmesso la documentazione all’Ufficio IV della DGDP, l’Ufficio la restituirà al/la richiedente nella modalità prescelta (raccomandata o consegna a mano). Se il/la richiedente modifica il proprio domicilio, è tenuto/a a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo per email a dgdp-04@esteri.it.