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Collocamento obbligatorio e assunzioni obbligatorie delle “categorie protette”

La Legge 12 marzo 1999, n. 68 disciplina il diritto al lavoro dei disabili, e si pone, quale finalità, la “promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.”

Le “categorie protette”

I soggetti cui si rivolge la Legge 68/1999 sono: gli invalidi civili, gli invalidi del lavoro, i non vedenti, i sordomuti, gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, gli invalidi per servizio. In attesa di una disciplina organica, ricevono tutela altresì gli orfani ed i coniugi superstiti dei soggetti caduti per guerra, servizio o lavoro e dei profughi italiani rimpatriati (art. 18), nonché i soggetti individuati dalla Legge 23 novembre 1998, n. 407 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e categorie equiparate).

L’appartenenza a ciascuna categoria è caratterizzata da requisiti specifici:

  • invalidi civili: persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, ovvero portatori di handicap intellettivo, con riduzione lavorativa superiore al 45%;
  • invalidi del lavoro: con grado di invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL;
  • non vedenti: persone colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
  • sordomuti: persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio: soggetti portatori di minorazioni classificate nelle categorie dalla prima all’ottava di cui alle tabelle allegate al DPR 23 dicembre 1978, n. 915

L’accertamento delle condizioni di disabilità, che dà diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle Commissioni mediche già operanti nell’ambito della legge-quadro sui diritti dei portatori di handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104), secondo i criteri indicati dal DPCM 13 gennaio 2000.

Ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le assunzioni obbligatorie da parte delle Amministrazioni Pubbliche dei soggetti appartenenti alla categoria protetta “disabili” avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento gestite dai competenti uffici della Città metropolitana di Roma Capitale–Dipartimento III-Servizio I–Politiche di lavoro e servizi per l’impiego (SILD – Servizio Inserimento al Lavoro Disabili), previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle vittime del dovere e categorie equiparate, le assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

Le quote di riserva per le assunzioni obbligatorie

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in quanto datore di lavoro pubblico con più di 50 dipendenti, deve avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nelle seguente misura:

  • 7% – lavoratori disabili
  • 1% – vedove ed orfani di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio; vedove ed orfani di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati, vittime del dovere, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e categorie equiparate.