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Risarcimento danni e accesso da parte dello straniero al Fondo di Garanzia per le vittime della strada

La disciplina relativa al godimento dei diritti civili da parte degli stranieri contenuta nell’art. 16 Preleggi, nel D.Lgs. 286/1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e nel relativo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394), ha rilievo anche con riferimento alla materia del risarcimento danni.

Sotto il profilo soggettivo, l’ambito di applicazione del principio rimane il medesimo definito nella pagina introduttiva della presente sezione. Inoltre, la sussistenza della condizione di reciprocità non va generalmente accertata nelle ipotesi in cui lo straniero danneggiato appartenga ad uno degli Stati con cui l’Italia ha stipulato Accordi di cooperazione in materia civile riguardanti anche il tema del risarcimento del danno. .

Secondo l’interpretazione prevalente, non è necessario verificare la sussistenza della condizione di reciprocità in relazione alla violazione dei diritti fondamentali della persona: il diritto alla vita, all’incolumità, ed alla salute, in quanto riconosciuti dalla Costituzione, non dovrebbero essere limitati da detto articolo; la relativa tutela sarebbe dunque assicurata senza alcuna disparità di trattamento a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, di un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o extracomunitaria).  In base a tale interpretazione, dunque, si dovrebbe prescindere dalla verifica della condizione di reciprocità in caso di danno biologico e di danno morale – qualora lo stesso degeneri in patologia o discenda dal danno biologico – poiché lesivi del bene-salute, diritto fondamentale dell’individuo tutelato ex artt. 2 e 32 Cost.

Quanto al diritto di accesso da parte dello straniero al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, secondo interpretazione costante si ritiene che sia sufficiente verificare la sussistenza di un sistema risarcitorio sostanzialmente simile a quello richiesto in Italia nell’ambito dell’ordinamento dello Stato straniero del danneggiato, indipendentemente dalla presenza o meno nello stesso di un istituto analogo al Fondo di Garanzia.

E’ online la nuova versione dell’Archivio dei Trattati Internazionali.

Si specifica che le informazioni fornite nella presente sezione non hanno valore legale e sono da interpretare esclusivamente come indicazioni di massima.