Lo straniero e la condizione di reciprocità
Ai sensi dell’articolo 16 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, contenute nel Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere”.
La normativa di riferimento riguardante il godimento dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri è oggi costituita dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dal relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394).
Casi in cui non è necessario verificare la condizione di reciprocità
In base al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono parificati ai cittadini italiani e, dunque, dispensati dalla verifica della condizione di reciprocità:
- i cittadini (persone fisiche o giuridiche) degli Stati membri dell’UE nonché i cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
- i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio;
- gli apolidi residenti in Italia da almeno 3 anni;
- i rifugiati residenti da almeno 3 anni.
Inoltre agli stranieri, comunque presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dal diritto internazionale generale.
Gli investimenti stranieri
Per “Investimento” si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall’ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito da investitori di una parte contraente nel territorio dell’altra, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest’ultima.
Tra le ipotesi più comuni di investimento figurano: diritti di proprietà su beni immobili, mobili ed altri diritti reali; crediti monetari ed altre prestazioni a titolo oneroso derivanti da contratti; acquisizione di imprese esistenti o di quote di esse; creazione di imprese nuove; diritti d’autore e di proprietà industriale; concessioni di legge, come quelle di esplorazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.
Secondo interpretazione costante, si ritiene che l’accertamento della condizione di reciprocità non vada effettuato per i cittadini di quei Paesi con i quali l’Italia ha concluso Accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti (Bilateral Investment Treaties, o BITs). In tal caso, infatti, il provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo assume carattere di “lex specialis” rispetto alla previsione generale dell’art. 16 delle Preleggi e si ritiene esistente la condizione di reciprocità relativamente alle materie disciplinate. Analoghe considerazioni possono essere applicate al caso in cui tra l’Unione Europea e un paese terzo sia in vigore un accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti ovvero un accordo che contenga previsioni relative a tale fattispecie.
Per l’elenco dei paesi con cui l’Italia ha stipulato Accordi di promozione e protezione degli investimenti e per la principale casistica sulle pertinenti normative e sulla loro applicazione clicca su Elenco Paesi e territori.
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Ai sensi dell’art. 10 della Costituzione, l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. L’art. 117 comma 1, della Costituzione prevede, inoltre, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Di conseguenza, qualsiasi concreta applicazione del principio di reciprocità dovrà essere intesa alla luce degli obblighi assunti dall’Italia in base ad intese bilaterali o multilaterali (inclusi gli accordi conclusi dall’UE) che coinvolgano lo Stato nei confronti del quale si deve operare la verifica di reciprocità ai sensi dell’articolo 16.
Si specifica che le informazioni fornite nella presente sezione ed in relazione ai singoli Paesi non hanno valore legale e sono da interpretare esclusivamente come indicazioni di massima.