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Export Rottami Metallici

  1. Obbligo di notifica delle esportazioni dei rottami metallici

Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge n. 51 del 20 maggio 2022 ha istituito, all’art. 30, una specifica disciplina in materia di esportazioni di rottami metallici al di fuori dell’Unione europea, introducendo per le imprese un obbligo di notifica nonché, in caso di inadempimento, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

In particolare, è disposto che le imprese italiane, o stabilite in Italia, che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea, i prodotti di cui ai codici doganali 7204 (rottami ferrosi), 7404 (rottami di rame), 7602 (rottami di alluminio), 7902 (rottami di zinco), sono tenute a notificare l’operazione, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’esportazione, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.  In difetto di notifica – ovvero in caso di comunicazione incompleta o tardiva – è prevista la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e, comunque, non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione. Le autorità competenti all’irrogazione della sanzione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, L. 689/81, sono le Prefetture della Repubblica.

Ai sensi di legge, l’obbligo di notifica è attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2026.

 

  1. Quando si deve effettuare la notifica

Allo stato attuale, l’art. 30 del Decreto Legge del 21 marzo 2022, n. 21 e s.m.i., che prevede l’obbligo di notifica qualora la quantità esportata sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami oggetto delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell’arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.

Le soglie saranno presto modificate. Il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2026, ha infatti determinato le nuove soglie minime quantitative limitatamente ai rottami relativi alle materie prime critiche di cui ai codici doganali 7404 (rottami di rame), 7602 (rottami di alluminio), 7902 (rottami di zinco). Le nuove disposizioni del citato D.P.C.M., qui di seguito illustrate, entrano in vigore dopo quattro mesi dalla pubblicazione in G.U. (18 luglio 2026). Da questa data, saranno soggette all’obbligo di notifica le esportazioni di rottami metallici quando di consistenza quantitativa minima pari alle seguenti soglie:

  1. a) per i rottami relativi alle materie prime critiche di cui ai codici 7404 (rottami di rame) e 7602 (rottami di alluminio), qualora la quantità di rottame metallico esportato sia superiore a 75 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami metallici oggetto delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare sia superiore a 150 tonnellate;
  2. b) per i rottami relativi alle materie prime critiche di cui al codice 7902 (rottami di zinco), qualora la quantità di rottame metallico esportato sia superiore a 50 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami metallici oggetto delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare sia superiore a 100 tonnellate.
  3. c) per i rottami relativi alle materie prime critiche di cui al codice 7204 (rottami ferrosi), restano invariate le soglie quantitative previste dal decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 e s.m.i.

 

  1. Come si deve effettuare la notifica

A partire dal 15 marzo 2026, come previsto dalla Circolare congiunta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale adottata il 25 novembre 2025, le imprese dovranno effettuare le notifiche relative all’esportazione esclusivamente mediante la piattaforma digitale dedicata.

La piattaforma digitale

La piattaforma accompagna l’utente lungo la procedura e ne facilita la compilazione.

Vi accedono:

  • il rappresentante legale dell’impresa;
  • eventuali delegati, previo caricamento della delega firmata digitalmente.

Una volta effettuato l’accesso, l’utente procede all’inserimento dei dati richiesti, tra cui:

  1. partita IVA e la ragione sociale dell’esportatore;
  2. il paese di destinazione finale dell’esportazione;
  3. la ragione sociale del destinatario;
  4. il codice doganale dei rottami esportati (TARIC);
  5. il peso netto complessivo in chilogrammi e non in tonnellate;
  6. il valore in euro dei rottami alla data di notifica;
  7. la data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione;
  8. la qualifica del rottame esportato;
  9. l’ufficio doganale presso il quale viene operata l’esportazione;
  10. eventuali note.

Aggiornamento delle informazioni inserite

Entro i 30 giorni successivi dalla data presunta di esportazione, indicata nella notifica, gli operatori dovranno assicurare la coerenza e completezza dei dati comunicati in sede di notifica rispetto alle informazioni registrate in ambito doganale. A tal fine:

  • dovranno indicare la data di accettazione della dichiarazione, motivando eventuali scostamenti superiori ai 15 giorni rispetto alla data presunta di esportazione; e
  • potranno rettificare, se necessario, i dati relativi alle lettere b), c), e), f) e i).

Per il peso netto resta valido un margine di variazione in eccesso nel limite del 5%.

Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare le FAQ presenti all’interno della piattaforma.

Conclusione della procedura

Al termine delle attività di notifica e delle eventuali rettifiche, la piattaforma consente di scaricare:

  • un documento riepilogativo in formato PDF, firmato digitalmente e protocollato;
  • un file in formato Excel contenente i dati inseriti.

Monitoraggio e accuratezza dei dati

Eventuali discordanze tra i dati comunicati e quelli acquisiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possono rendere difficoltose le attività di monitoraggio e portare all’avvio di verifiche da parte degli uffici competenti.

Si invitano pertanto le imprese a prestare massima attenzione alla compilazione dei dati e alle attività di aggiornamento dei medesimi, così da garantire la completezza e precisione delle informazioni fornite.

Eventuali richieste di informazione potranno essere inviate agli indirizzi PEC:

 

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  1. FAQ