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Rottami ferrosi

Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche ex art. 30, comma 4, del Decreto Legge n.21 del 21 marzo 2022, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 51 del 20 maggio 2022. Disciplina ulteriormente prorogata e modificata dall’art.3, comma 2-bis e comma 2-ter, del Decreto Legge n.115 del 9 agosto 2022 (cd. Aiuti-bis) come convertito dalla Legge n.142 del 21 settembre 2022. Obbligo di notifica a MISE e MAECI delle esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell’Unione europea.

Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” ha, tra l’altro, introdotto disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche.

In particolare l’articolo 30 detta una specifica disciplina per l’ipotesi di esportazioni al di fuori dell’Unione Europea prevedendo uno specifico obbligo di notificazione nonché, per il caso di inadempimento, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

La predetta disposizione, nel demandare ad apposito DPCM l’individuazione delle materie critiche per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette a notifica, prevede, altresì, che i rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, costituiscano materie prime critiche e che la loro esportazione sia soggetta all’obbligo di notifica di cui al comma 2, fino al 31 dicembre 2026 [1].

A detti fini si dispone che le imprese italiane, o stabilite in Italia, che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea, rottami ferrosi di cui al comma 1 dell’articolo 30 del DL 21 marzo 2022, n. 21, sono tenute a notificare, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’avvio dell’operazione, una informativa completa dell’operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. [1]

In difetto di comunicazione – ovvero in caso di comunicazione incompleta – è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e, comunque, non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

In vista di una compiuta ed immediata applicazione della richiamata disciplina vincolistica si è ritenuto di adottare un modello uniforme di informativa e di fornire, altresì, le seguenti indicazioni operative.

Per ottemperare all’obbligo di notifica al MISE e al MAECI sono state attivate le seguenti due caselle email

nerf@pec.mise.gov.it

dgue.10@cert.esteri.it

alle quali le imprese di cui al comma 2 dell’art. 30 del D.L. 21/2022 [2] devono inviare congiuntamente specifica informativa da redigersi secondo l’allegato documento Excel nel quale indicare la partita Iva e la ragione sociale dell’esportatore, il paese di destinazione finale, la ragione sociale del cliente,

  • il codice doganale (TARIC) completo,
  • il peso complessivo,
  • il valore in euro,
  • la data prevista di avvio dell’operazione,
  •  eventuali note

Si precisa che le attività di controllo della disciplina in questione saranno poste in essere dalle amministrazioni interessate, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente [3]. Pertanto sono previsti controlli su mancate notifiche ovvero su notifiche incomplete/inesatte da parte delle Autorità competenti, ad iniziare dall’Agenzia delle Dogane, ed in generale tutte le forze di polizia “lato sensu” intese.

Il file di notifica è denominato “Modulo di notifica ex art. 30 DL 22.03.2022 – rottami ferrosi”.  Questo nuovo modulo, che è stato modificato ed integrato, a partire dalle notifiche del 15 novembre 2023, con l’indicazione della qualifica del materiale esportato (in particolare se trattasi di RIFIUTO, END OF WAST o SOTTOPRODOTTO), dovrà essere inviato alle caselle PEC di cui sopra, sia in formato Excel che in formato PDF firmato digitalmente. In caso di differenze tra le due versioni del file saranno prese in considerazione le informazioni contenute in quello in PDF firmato digitalmente.

Si segnala infine che per quanto attiene la procedura da seguire per l’applicazione della relativa sanzione amministrativa, le Prefetture saranno, in primis le autorità competenti all’irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 17, comma 1, L. 689/81.

 

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese

dgpicpmi.segreteria@mise.gov.it

 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per l’Europa e la politica commerciale internazionale
dgue-10@esteri.it

 

[1] Modifica introdotta dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87, di conversione del D.L. 10 maggio 2023, che estende la durata della misura.

[2] Le imprese italiane o stabilite in Italia (intendendosi per stabilite quelle che abbiano stabile organizzazione in Italia anche ai sensi dell’art. 162 TUIR)

[3] Si fa riferimento all’articolo 3 comma 2-ter della legge di conversione n.142 del 21 settembre 2022, del Decreto Legge n.115 del 9 agosto 2022 (cd. Aiuti-bis)